04/11/2025 - CCNL LAVORO DOMESTICO, C'E' IL RINNOVO
In data 28 ottobre 2025 le associazioni dei datori di lavoro domestico e le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno siglato nella capitale l'Ipotesi di Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Lavoro Domestico. L'accordo in vigore dal 1 novembre 2025 e resterà valido fino al 31 ottobre 2028, con aggiornamenti annuali dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio. Il fine è quello di adeguare le condizioni economiche del settore all'aumento del costo della vita, tutelando nel contempo la sostenibilità per le famiglie datrici di lavoro. Tra le principali novità spiccano, gli incrementi retributivi fino a 100 euro al mese per i lavoratori conviventi, i nuovi importi per le indennità professionali e conferma dei meccanismi di rivalutazione automatica legati all'inflazione. Il rinnovo stabilisce un aumento dei minimi retributivi per tutti i livelli di inquadramento, ripartito in più fasi per accompagnare l’intero triennio contrattuale. Per i lavoratori conviventi del livello BS (ad esempio collaboratori familiari o assistenti a persone autosufficienti), è previsto un aumento complessivo di 100 euro mensili, suddiviso così: 40 euro dal 1° gennaio 2026; 30 euro dal 1° gennaio 2027; 15 euro dal 1° gennaio 2028; 15 euro dal 1° settembre 2028. Per gli altri livelli contrattuali, gli incrementi saranno proporzionali e applicati con le stesse tempistiche. Viene anche aggiornato a 30 euro mensili l’importo dell’indennità per la certificazione professionale UNI 11766:2019, riconosciuta ai soggetti che sono assistenti familiari qualificati. Il contratto conferma anche il ruolo della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, incaricata di adeguare annualmente gli importi. La rivalutazione avverrà ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio, secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’accordo ribadisce l’obbligo di stipulare una lettera di assunzione scritta, la quale dovrà specificare tutti gli elementi essenziali del rapporto di lavoro: data d’inizio, livello e mansioni, retribuzione pattuita, orario, ferie, eventuale convivenza e contributi contrattuali dovuti a Fondo Colf, Cas.Sa.Colf ed Ebincolf. Sono inoltre regolati: Contratti a tempo determinato, consentiti solo per esigenze oggettive e prorogabili fino a un massimo di 24 mesi; Prestazioni notturne discontinue e di attesa, con compensi specifici e diritto a sistemazione adeguata e riposo di 11 ore consecutive; Festività nazionali, da retribuire anche in caso di assenza programmata; lavoro festivo pagato con maggiorazione del 60%; Permessi retribuiti (fino a 16 ore annue per visite mediche o pratiche personali) e congedi parentali con estensione delle tutele per madri e padri lavoratori; Obbligo di contribuzione contrattuale, pari a 0,06 euro per ora lavorata (di cui 0,02 a carico del dipendente), per il finanziamento degli enti bilaterali del settore. Il contratto chiarisce infine che la scadenza normativa è fissata al 31 ottobre 2028, con rinnovo automatico per altri tre anni in assenza di disdetta formale entro 90 giorni dalla scadenza. Il contratto del 2023 ha introdotto la denominazione unitaria di “assistenti familiari”, ricomprendendo colf, baby sitter e badanti in un sistema di inquadramento più semplice suddiviso in quattro livelli, con parametri retributivi e mansioni correlate. Sono previsti incrementi fissi programmati e specifiche indennità per attività maggiormente gravose, come l’assistenza a bambini molto piccoli o a più persone non autosufficienti. Sul piano organizzativo sono stati ampliati periodo di prova e permessi per la formazione, con percorsi riconosciuti dall’ente bilaterale di settore. Il contratto ha rafforzato anche le tutele (ad esempio per donne vittime di violenza) e disciplinato con maggiore dettaglio conciliazione, assistenza sindacale e contribuzione agli enti di settore.