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23/10/2025 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO TURISMO, POSSIBILE PROROGA

Poteva essere applicato per i periodi di paga fino al 30 settembre 2025 il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turismo, esteso dalla legge di bilancio 2025 ai primi nove mesi del 2025, come era successo con la Legge di Bilancio precedente, per i primi sei mesi del 2024. Lo scopo è quello di sostenere la stabilità occupazionale e di far fronte alla carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale con l'opportuno ampliamento del periodo anche ai mesi estivi, durante i quali la domanda di personale nel turismo è particolarmente alta. All'interno della bozza della legge di bilancio 2026 approvata da poco dal Governo è presente una proroga della misura anche per l'anno 2026. Nel testo, che dovrà essere approvato da parte del parlamento entro fine anno, si conferma l'applicabilità per il periodo che inizia il 1° gennaio e finisce il 30 settembre 2026 sempre a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro. Il trattamento integrativo speciale previsto dalla legge di Bilancio 2025 è destinato ai  dipendenti  di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e imprese del  settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali. Per poter usufruire all'agevolazione  i lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro per il periodo d’imposta 2024. Nello specifico il trattamento consiste in un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde relative al lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi (DLgs. 66/2003),  nel  periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. Tutto ciò comporta che dal 1 ottobre non è piu applicabile ma attenti, l’erogazione  delle somme calcolate sule prestazioni fino al 30 settembre  da parte dei datori di lavoro può avvenire anche successivamente, purché entro il termine per il conguaglio di fine anno, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 26/2023 e 5/2024). Il bonus non entra nel reddito  imponibile del lavoratore. Dal punto di vista operativo, la gestione  segue  la disciplina del 2024, ovvero: il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile del riconoscimento del trattamento, previa richiesta scritta del lavoratore, che  autocertifica l’importo del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2024.  Il datore di lavoro dovrà riportare le somme nella Certificazione Unica e potrà recuperare il credito derivante dall'erogazione  mediante compensazione.