09/10/2025 - INAIL PER GLI SPORTIVI
L'INAIL ha aggiornato quelli che sono i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi a decorrere dal 2025. Per lo sport, dopo il completamento del quadro normativo della riforma (D.Lgs. 36/2021 e correttivi), l'Istituto ha chiarito con la circolare 18 2025 chi è obbligato all'assicurazione e i parametri economici da utilizzare per determinare il premio. Riassumiamo: sono tutelati i lavoratori sportivi subordinati (a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico), gli apprendisti giovani atleti e i co.co.co sportivi; non sono inclusi i volontari, i lavoratori autonomi occasionali e le collaborazioni amministrativo-gestionali in assenza di contratto di co.co.co. Per i dipendenti sportivi il premio si calcola sulla retribuzione effettiva confrontata con minimale e massimale di rendita annuali. Se la retribuzione è inferiore al minimale si applica il minimale; se è superiore al massimale si applica il massimale; sennò vale l’effettivo. I datori di lavoro rientrano nella gestione industria con tariffe approvate dal D.I. 27/02/2019. La circolare riepiloga anche le voci tariffarie, per citare qualche esempio, atleti, direttori tecnici e arbitri con premio 79%; istruttori in con premio 9%. Le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale non sono lavoro sportivo, ma restano soggette a INAIL come attività d’ufficio (tasso medio 5‰). Per i parasubordinati la base imponibile è costituita da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta, con minimo e massimo mensile; l’unità minima è il mese (il premio è dovuto per l’intera mensilità anche se il rapporto inizia o termina in corso di mese). La ripartizione del premio è 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.