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07/10/2025 - ASD, I RESPONSABILI PER I DEBITI TRIBUTARI

La recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Tributaria, n. 26544 del 2 ottobre 2025) risponde ad un tema molto rilevante per consulenti e operatori di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD. La vicenda riguarda infatti l'applicazione dell’art. 38 del codice civile e delle norme fiscali contenute nell'art. 148 del TUIR e nella legge n. 398/1991, in relazione alla qualificazione dell’attività associativa come commerciale e alla conseguente responsabilità tributaria personale e solidale dei componenti del consiglio direttivo. L'elemento di novità nella decisione della Cassazione è rappresentato dal chiarimento sui limiti della responsabilità dei dirigenti di enti sportivi nei casi in cui non siano svolte mansioni di rappresentanza verso terzi. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a un’associazione sportiva dilettantistica, contestando per l’anno d’imposta 2011 l’assenza dei requisiti per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali. Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’associazione svolgeva attività in violazione delle condizioni fissate dall’art. 148, comma 8, TUIR, e dallo statuto: nel dettaglio mancava una effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa e veniva riscontrata una distribuzione indiretta di utili. Sulla base delle appena esposte  violazioni, l’Ufficio aveva riqualificato i proventi come derivanti da attività commerciale, rideterminando IRES, IRAP e IVA e applicando le relative sanzioni. Ancora, aveva esteso la responsabilità tributaria ai membri del consiglio direttivo in quanto coobbligati solidali ai sensi dell’art. 38 c.c. La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso dell’associazione e dei dirigenti, e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, ritenendo tardive alcune eccezioni (come il difetto di legittimazione passiva) e confermando la decadenza dai benefici fiscali per mancanza dei requisiti statutari e gestionali.  I contribuenti hanno presentato ricorso per Cassazione articolato in nove motivi. La Suprema Corte ha accolto i primi tre, relativi alla questione della responsabilità dei membri del consiglio direttivo, e ha rigettato i restanti, confermando la correttezza delle valutazioni di merito in tema di agevolazioni fiscali. La Cassazione ha spiegato che la questione della legittimazione passiva dei componenti del consiglio direttivo può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non è soggetta alle ordinarie preclusioni processuali. I giudici di merito avrebbero quindi dovuto esaminare nel merito la posizione dei singoli componenti del direttivo, anche se la questione era stata sollevata nelle memorie e non nel ricorso introduttivo Inoltre, la Corte ha distinto tra legali rappresentanti e sottoscrittori delle dichiarazioni fiscali, per i quali la responsabilità per i debiti tributari dell’associazione è pacifica e consolidata in giurisprudenza e semplici componenti del consiglio direttivo, per i quali la responsabilità non è automatica. Per questi ultimi, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività negoziale per conto dell’ente, capace di creare obbligazioni verso terzi. Non è sufficiente la mera appartenenza all’organo direttivo. Ecco i rilevanti   risvolti  pratici  della pronuncia nella  gestione delle ASD e SSD: non tutti i componenti del consiglio direttivo sono automaticamente responsabili dei debiti fiscali; è necessario distinguere tra ruoli formali e attività effettive; il mantenimento dei requisiti statutari e gestionali è essenziale per conservare il regime agevolato.