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06/10/2025 - DAL 2026 IL 4 OTTOBRE SARA' GIORNO FESTIVO

Dal 2026 il calendario civile italiano darà il benvenuto alla festività del 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. La decisione è stata sancita con l'approvazione definitiva al Senato del relativo disegno di legge, che trasforma l’attuale solennità civile – già istituita dalla legge n. 132/1958 in onore di San Francesco e Santa Caterina da Siena – in una festività nazionale a tutti gli effetti, con piena equiparazione a quelle già previste dalla legge n. 260/1949. Questo significa in estrema sintesi che la giornata sarà considerata come giorni festivi con assenza retribuita. Ricordiamo quali sono gli effetti giuridici e retributivi concreti per lavoratori e imprese in particolare per il 2026, anno in cui il 4 ottobre cadrà di domenica, con regole aggiuntive definiti dai contratti collettivi. In tema puramente operativo, la festività del 4 ottobre seguirà le stesse regole generali già in vigore per le altre giornate festive. Quando la data cade in un giorno lavorativo infrasettimanale, i dipendenti hanno diritto all’astensione dal lavoro con conservazione della retribuzione. Se invece il dipendente presta servizio nella giornata festiva, il datore di lavoro deve corrispondere il trattamento economico previsto per il lavoro straordinario festivo, con o senza riposo compensativo. La disciplina si estende anche ai periodi di assenza per malattia o maternità  e cassa integrazione. In questi casi  le festività vengono indennizzate dall’INPS per alcune categorie (ad esempio impiegati e quadri nel settore del commercio), mentre in altri casi resta a carico del datore di lavoro. Anche in presenza di sospensione dell’attività per cassa integrazione, le festività sono indennizzate dall’INPS per i lavoratori mensilizzati, mentre per gli orariati l’onere è a carico del datore di lavoro entro limiti precisi. Dal punto di vista fiscale e contributivo, il trattamento economico riconosciuto per la nuova festività è soggetto alle regole ordinarie, concorre al calcolo del TFR e dei ratei di mensilità aggiuntive. Non subisce alcun effetto il sistema delle ex festività soppresse, il cui monte ore resta regolato unicamente dalla contrattazione collettiva.