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01/10/2025 - RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO NEGLI INFORTUNI

Il lavoratore deve provare il danno e il nesso causale, il datore deve dimostrare di aver attivato le specifiche misure di sicurezza. Questa in sintesi la conclusione della corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26.021 datata 24 settembre 2025 che riafferma l'ampia responsabilità dei datori di lavoro. La vicenda in questione riguarda un dipendente di una ditta metalmeccanica. Il soggetto mentre tagliava un tondino di ferro, è stato colpito all’occhio sinistro da un frammento metallico, riportando di conseguenza una grave lesione permanente. Dopo il riconoscimento da parte dell’INAIL di un danno biologico del 28%, il lavoratore ha chiesto un ulteriore risarcimento, sostenendo la responsabilità datoriale per violazione degli obblighi di sicurezza. Il Tribunale di Piacenza e successivamente la Corte d’Appello di Bologna hanno respinto la domanda, affermando che mancava la prova della dinamica esatta dell’incidente e che il datore aveva comunque fornito dispositivi di protezione individuale (DPI). La Corte d’Appello aveva inoltre escluso la responsabilità datoriale in mancanza di specifica allegazione sull’obbligo di vigilanza. Il lavoratore ha perciò proposto ricorso in Cassazione. Con ordinanza n. 26.021 del 24 settembre 2025, la Suprema Corte – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso, ribadendo i seguenti punti cardine: Natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c., il contratto di lavoro integra l’obbligo di sicurezza, e il riparto degli oneri probatori segue le regole dell’art. 1218 c.c, cioè, l'onere del lavoratore, imitarsi a provare l’esistenza del danno e il nesso causale con la prestazione lavorativa, evidenziando  l’inadempimento datoriale; l'onere del datore, dimostrare di avere adottato tutte le misure di prevenzione previste dalla legge, dall’esperienza e dalla tecnica, inclusa la vigilanza effettiva sull’uso dei DPI. Ancora, l'esclusione della responsabilità oggettiva: resta salva la possibilità per il datore di provare che l’evento sia dipeso da una condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore (cd. rischio elettivo). Nel caso sotto osservazione, secondo la Cassazione, il lavoratore aveva già assolto al suo onere probatorio, la dinamica dell’infortunio e il danno conseguente  era stata pacificamente riconosciuta e provata. Era quindi compito della società datrice dimostrare di avere adottato e fatto rispettare le misure necessarie, compresa la vigilanza sull’uso degli occhiali protettivi. La Corte d’Appello aveva invece invertito impropriamente gli oneri, chiedendo al lavoratore di fornire ulteriori dettagli non a suo carico. Per questo la sentenza è stata cassata e il caso rinviato a un nuovo giudizio.  La pronuncia conferma che, in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore non deve dimostrare in dettaglio quali regole di sicurezza siano state violate, in quanto spetta al datore provare di avere predisposto, attuato e vigilato sull'attuazione di  tutte le misure di prevenzione.