29/09/2025 - BUONI PASTO AI LAVORATORI TURNISTI
Il tema del diritto ai buoni pasto per i dipendenti del comparto sanitario continua ad essere oggetto di contestazioni, principalmente per il personale turnista che per motivi di orario non riesce ad accedere al servizio mensa. La questione gira intorno all'interpretazione delle norme contrattuali e legislative regolatrici del diritto alla pausa e alla fruizione dei pasti durante il servizio. La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, firmata il 3 giugno 2025 e pubblicata il 17 settembre 2025 (n. 2786/2025, ricorso n. 23746/2022) ha fornito maggiori chiarimenti, consolidando un orientamento già espresso in precedenti decisioni. Il quadro normativo di riferimento è costituito, in particolare, dall'articolo 29 del CCNL Comparto Sanità del 2001, dall'articolo 33 del DPR 270/1987 e anche dall'articolo 8 del D.L. 66/2003, che disciplinano rispettivamente il diritto alla mensa e la pausa lavorativa per prestazioni che superano le sei ore. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un gruppo di infermieri professionali turnisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. I lavoratori lamentavano la mancata erogazione del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo, previsto solo per il personale non turnista con rientro pomeridiano. Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto tale diritto, ritenendo che l’impossibilità di accedere alla mensa, dovuta all’organizzazione dei turni, non potesse comportare la perdita dell'appena citato beneficio. La Corte d’Appello, confermando la decisione, aveva chiarito che i buoni pasto spettano ogniqualvolta il dipendente presti servizio oltre le sei ore e non possa usufruire della mensa per ragioni legate alla struttura dell’orario di lavoro. Il diritto, dunque, non decade, ma si trasferisce nella forma sostitutiva del ticket, strumento volto a garantire il benessere del lavoratore e la continuità del servizio. L’Azienda sanitaria, che non condivideva l’interpretazione, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il diritto alla pausa e al buono pasto non potesse essere riconosciuto indistintamente a tutti i turnisti, ma solo a quelli che, pur avendo orari continuativi, fossero nelle condizioni di effettuare una pausa intermedia. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure mosse dall’ente. I giudici hanno richiamato un orientamento consolidato (tra cui Cass. n. 22478/2024, Cass. n. 32113/2022, Cass. n. 5547/2021), secondo cui l’attribuzione del buono pasto ha natura di agevolazione assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con il benessere fisico dei dipendenti. La Cassazione ha riconfermato che il diritto al ticket è connesso all’orario di lavoro giornaliero che superi le sei ore, indipendentemente dal carattere turnista o meno del dipendente. L’impossibilità di accedere al servizio mensa non elimina il diritto, ma lo tramuta in una prestazione sostitutiva, proprio per garantire che tutti i lavoratori, senza distinzioni, possano fruire di un intervallo non lavorato, come previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali. Per tale motivo, la sentenza impugnata è stata confermata e l’Azienda Sanitaria è stata condannata al rimborso delle somme dovute, oltre alle spese legali quantificate in 8.000 euro, oltre accessori di legge. La decisione rafforza così il principio per cui il buono pasto non rappresenta un beneficio di carattere economico aggiuntivo, ma una misura funzionale al corretto svolgimento della prestazione lavorativa e alla tutela della salute dei lavoratori.