23/09/2025 - LAVORO AGILE NEI COMUNI MONTANI ED ESONERO CONTRIBUTIVO
La Legge datata 12 settembre 2025, n. 131, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 218 il 19 settembre 2025 ed entrata in vigore lo scorso 20 settembre, introduce un pacchetto di misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. La norma ha il fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale di questi territori, favorendo il ripopolamento, la tutela delle attività produttive e la valorizzazione delle professioni tipiche della montagna, con interventi che spaziano dal fisco agevolato per le imprese ad un nuovo incentivo per il lavoro agile. La legge ha lo scopo di contrastare lo spopolamento dei comuni montani e a favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione residente, incentivando l’uso del lavoro agile (smart working) come modalità ordinaria di prestazione lavorativa. Alle imprese che adottano il lavoro agile è riconosciuto un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato che rispettano queste condizioni: età inferiore a 41 anni alla data di entrata in vigore della legge; trasferimento di residenza e domicilio da un comune non montano a un comune montano (art. 2, c. 2) con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; svolgimento stabile della prestazione in modalità di lavoro agile (secondo la legge n. 81/2017). Ecco l'entità dell’esonero contributivo: per il 2026 e 2027 l'esonero sarà totale, fino a 8.000 € annui per ciascun lavoratore (riparametrati mensilmente); per il 2028 e 2029 l'esonero sarà parziale e al 50%, fino a 4.000 € annui; per il 2030 l'esonero sarà ridotto al 20%, fino a 1.600 € annui. Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Rimane invariata l’aliquota per il calcolo delle pensioni, quindi i lavoratori non avranno penalizzazioni sui futuri trattamenti previdenziali.