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15/09/2025 - AUTO AZIENDALI, ECCO A CARICO DI CHI SONO GLI OPTIONAL

L'Agenzia ha risposto nell'interpello numero 233 datato 9 settembre 2025, a una società che chiedeva spiegazioni sul corretto trattamento fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Nel dettaglio, l'azienda voleva offrire ai lavoratori la possibilità di richiedere optional sugli autoveicoli, sostenendone il costo tramite trattenuta in busta paga. La questione riguardava quindi la rilevanza di tali somme nel calcolo del fringe benefit, già determinato secondo le regole ordinarie. Il datore di lavoro aveva precisato che la concessione del veicolo in sé avveniva a titolo gratuito e che l’unico esborso del dipendente riguardava appunto gli optional. Ai fini fiscali, l'impresa citava l'articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il quale stabilisce che il valore del benefit auto aziendale va determinato in via forfetaria sulla base delle tabelle ACI e al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Secondo l'interpretazione proposta, anche le trattenute effettuate per il costo degli optional avrebbero potuto ridurre l'imponibile.  L’istante riteneva che la disposizione normativa non imponesse un collegamento diretto tra la somma trattenuta e l’uso personale del veicolo, ma si limitasse solo a riconoscere la possibilità di sottrarre dal valore del fringe benefit qualsiasi importo versato in relazione al mezzo aziendale. A sorreggere  tale lettura venivano richiamate le circolari ministeriali n. 326 del 23 dicembre 1997 e n. 1/E del 19 gennaio 2007, nelle quali si afferma che l’importo imponibile è forfetario e prescinde dai costi effettivi di utilizzo e dalla percorrenza reale. Ancora, veniva osservato che, nella predisposizione delle tabelle ACI, il costo chilometrico di esercizio tiene conto del prezzo di listino del veicolo ma non degli optional.  Da questo, secondo la società, derivava che la spesa per gli accessori aggiuntivi sostenuta dal dipendente, mediante trattenuta, dovesse essere considerata riduttiva del valore del benefit imponibile. L’azienda concludeva quindi che le somme relative agli optional, in quanto collegate al veicolo concesso in uso promiscuo, avrebbero dovuto diminuire la base imponibile del reddito di lavoro dipendente. L’Amministrazione finanziaria ha respinto l’interpretazione proposta.  L’Agenzia ha richiamato il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, previsto dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, ribadendo così: ogni somma o valore percepito in connessione con il rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile, la  deroga introdotta dal comma 4, lettera a), riguarda esclusivamente la determinazione forfetaria del valore del veicolo in uso promiscuo, calcolato sulla base delle tabelle ACI, al netto delle somme corrisposte dal dipendente per la possibilità di utilizzarlo anche a fini personali. Il parere dell’Agenzia è che, le somme versate dal lavoratore per optional aggiuntivi non rientrano in questa previsione, poiché non attengono al godimento del veicolo in sé ma costituiscono spese per beni ulteriori, non considerati nelle tabelle ACI. Di conseguenza, esse non possono ridurre il valore imponibile del fringe benefit, che resta determinato in via forfetaria, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti.  Le trattenute operate in busta paga per gli optional vanno perciò considerate come spese personali del dipendente e incidono unicamente sul netto percepito, senza alcun effetto sul reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.