Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 29 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

11/09/2025 - LE REGOLE SULLA DEFINIZIONE DEL PERIODO DI FERIE

Il potere del datore di stabilire il periodo di godimento delle ferie deve essere esercitato non solo nel rispetto di un adeguato preavviso al singolo dipendente, al quale non può essere parificata una comunicazione indirizzata solo ai rappresentanti sindacali, anche tenendo conto delle esigenze del lavoratore, che consistono nel conseguire l'effettivo ristoro delle energie psicofisiche. Questo è quello che ha stabilito la Corte di Cassazione sezione lavoro n. 24977 2022. Il principio fondamentaleè che il datore di lavoro può fissare il periodo delle ferie per esigenze organizzative (art. 2109 c.c.), ma deve tener presente gli interessi del lavoratore e garantire una comunicazione preventiva che permetta una fruizione effettiva e non soltanto formale. Se le ferie vengono imposte in modo vessatorio, frazionato e senza preavviso, si compromette la funzione stessa del riposo, che è il recupero psicofisico del lavoratore.  Nel caso specifico della sentenza citata, l'azienda aveva comunicato la collocazione in ferie solo alla RSU (rappresenze aziendali unitarie) e non ai singoli lavoratori, imponeva periodi frazionati, compromettendo così il diritto al riposo. Per questo, la Cassazione ha confermato la condanna al ripristino del monte ore di ferie decurtato. Riassumendo, le ferie non possono essere imposte unilateralmente. È obbligatorio un preavviso adeguato, una comunicazione individuale, e il rispetto del diritto del lavoratore a fruire di effettivo riposo e  qualsiasi tentativo in tal senso è illegittimo. Con l'Ordinanza n. 13691 del 22 maggio 2025 viene spiegato che anche nel caso di una dirigente impossibilitata a fruire delle ferie (per detenzione); le ferie restano un diritto fondamentale e che spetta al datore di lavoro provare di aver consentito il loro effettivo godimento; in caso contrario, è dovuta la corresponsione dell’indennità sostitutiva. Dunque, anche per figure manageriali, il diritto alle ferie è irrinunciabile e il datore deve dimostrare di aver reso possibile la loro fruizione. Con l'Ordinanza n. 28232 del 6 Novembre 2018, viene chiarito che i giorni di assenza  ingiustificata dal posto di lavoro non possono essere imputati alle ferie ancora fruibili da parte del lavoratore, in assenza di accordo  preventivo con il datore di lavoro; tale circostanza è idonea a giustificare un licenziamento per motivo soggettivo.  Con l'Ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023 si afferma che il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità per ferie non godute  anche dopo il periodo di prescrizione del diritto che decorre dal  termine del rapporto di lavoro, se non ha adempiuto all'obbligo di  invitare il lavoratore alla fruizione nei tempi previsti per legge. I permessi mensili previsti dalla Legge 104/1992 (art. 3) per assistere familiari disabili non possono essere assimilati o sostituiti con ferie. Questi costituiscono un diritto soggettivo pienamente tutelato. Si ricordano le seguenti sentenze significative in tal senso: Cass. n. 3209/2016: i permessi 104 non sono equiparabili alle ferie; Cass. n. 15435/2014: i giorni di permesso 104 vanno considerati ai fini della maturazione di tredicesima e ferie; Cass. n. 14468/2018: obbligare il lavoratore a usare ferie al posto dei permessi viola il suo diritto. Per concludere, i permessi 104 non si possono sostituire con ferie né essere compensati con altre voci.