02/09/2025 - RISARCIMENTO DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA'
E' stato pubblicato qualche giorno fa in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18 luglio 2025 che aggiorna gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità causati da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, come previsto dall'articolo 139 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private). Dal mese di aprile 2025, gli importi relativi al 2025 sono aggiornati con la variazione, pari all'1,7% risultando delle seguenti misure: 963, 4 euro per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità e 56,18 euro per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta. Con la maggiorazione dello 0,8% pari alla variazione percentuale dell' indice di settore competente, rispetto al 2024 , a decorrere dal mese di aprile 2024 gli importi risultavano nelle seguenti misure: 947, 30 € per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a); 55,45 € , per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b). Risalve al 21 ottobre 2023 (data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il decreto del ministero delle imprese e made in Italy che ha rideterminato gli importi. Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2023, con una maggiorazione del 7,9% a decorrere dal mese di aprile 2023, come segue: 939,78 euro per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', lettera a); 54,80 euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b). Si ricorda stando alla normativa vigente che per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Bisogna ricordare anche che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, ha ridimensionato fortemente il risarcimento del danno biologico di lieve entita (La lesione più comune riscontrata di questo tipico è il cosiddetto " colpo di frusta" degli incidenti stradali). L’art. 139 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), ha infatti specificato che in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Inoltre il comma 3 quater dell’art. 32 della L. 24 marzo 2012, n. 27 ha stabilito il seguente principio, ovvero, ch il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.