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28/08/2025 - CONTRATTO A CHIAMATA 2025

L'ispettorato del lavoro è intervenuto non molti giorni fa con un importante chiarimento in merito alle possibilità di utilizzo del contratto a chiamata (intermittente), chiarendo che gli ambiti di attività o previsti dal Regio Decreto 2656 del 1923, anche se abrogato, sono ancora validi. Il lavoro definito a chiamata (o intermittente) è un contratto di lavoro subordinato in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore ed è chiamato a prestare attività in modo discontinuo, in base a quelle che sono esigenze aziendali. La legge di riferimento è il D.Lgs. 81/2015 (artt. 13-18), la quale consente l’utilizzo per prestazioni non continue individuate dai contratti collettivi;  Il contratto può essere stipulato solamente: con lavoratori under 24 (prestazioni entro il 25° anno) o over 55. Sono possibili quattro assetti, ovvero: a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di risposta alla chiamata. Per ogni lavoratore con lo stesso datore, il lavoro intermittente non può superare 400 giornate effettive in 3 anni solari, pena la trasformazione in tempo pieno e indeterminato; il limite non si applica però al settore del turismo, pubblico, esercizi e spettacolo.  Vige il principio di non discriminazione: per i periodi lavorati, a parità di mansioni, il trattamento economico e normativodeve essere uguale a quello degli altri dipendenti, con riproporzionamento di retribuzione e istituti (ferie, malattia, maternità, congedi).  Ai fini del computo dell’organico, il lavoratore intermittente è conteggiato in proporzione all’orario effettivo per ciascun semestre. L'utilizzo è  escluso nel pubblico impiego. Inoltre è  vietato ricorrere al contratto intermittente: per sostituire scioperanti, nelle unità con licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti per le stesse mansioni o con CIG attiva su quelle mansioni, e presso datori senza valutazione dei rischi. Il contratto deve obbligatoriamente essere redatto in forma scritta e indicare, anche, durata, causali, modalità di chiamata (preavviso minimo un giorno), trattamenti economici e misure di sicurezza. Nel messaggio 1.322 2025 l'INPS  ha precisato inoltre  che dal mese di aprile 2025, anche in assenza di attività lavorativa e senza retribuzioni, la denuncia mensile deve comunque essere trasmessa per i lavoratori senza indennità di chiamata. Con il messaggio 26 giugno 2024, n. 2382 l’Istituto comunica che ha introdotto la  specifica codifica "IA"  per i dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente per un’attività nei pubblici esercizi e in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.