27/08/2025 - ASSEGNO D'INCLUSIONE 2025, RINNOVI E BONUS
Dal primo gennaio 2024 è in vigore l’Assegno di inclusione (ADI). Questa è la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che prevede un sostegno economico accompagnato da percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Per i nuclei familiari che hanno iniziato a beneficiare dell'ADI dal primo mese di applicazione, la prestazione sta giungendo al termine del primo ciclo di erogazione, fissato per legge in 18 mensilità. Quindi, per chi ha ricevuto il primo pagamento a gennaio 2024, la mensilità di giugno 2025 rappresenta l’ultima del primo periodo. In conformità al D.L. n. 48/2023, è previsto un mese di sospensione obbligatoria al termine delle 18 mensilità prima di poter accedere al rinnovo per ulteriori 12 mesi. Nel messaggio numero 2.052 datato 27 giugno 2025 l'INPS ricorda che, dal 1 luglio 2025, possono presentare una nuova domanda di rinnovo i beneficiari che hanno ricevuto tutte le 18 mensilità dell’ADI, a partire da gennaio 2024. L’Istituto invia un SMS di avviso agli interessati. La nuova prestazione decorrerà dal mese successivo alla domanda; i primi pagamenti, in caso di esito positivo, sono previsti a partire dal 14 agosto 2025. Se il nucleo familiare non ha subito cambiamenti (a parte nascite o decessi), non è necessario iscriversi nuovamente al SIISL né firmare un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD). Verranno considerati validi quelli già sottoscritti con la precedente domanda. Se il richiedente compila comunque un nuovo PAD, questo sarà considerato aggiornamento. In caso di variazione del nucleo familiare, valgono le regole ordinarie: obbligo di iscrizione al SIISL e sottoscrizione del PAD. Per la compilazione si utilizza lo o stesso modello già previsto per la prima domanda, ovvero tramite il portale dell’INPS con credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS, oppure con il supporto di CAF e Patronati. La domanda può essere presentata dallo stesso richiedente o un altro maggiorenne del nucleo originario. Ulteriori certificazioni di svantaggio già utilizzate devono essere ancora valide. In caso di scadenza, bisogna avere nuova documentazione prima della presentazione. Se si vuole mantenere la suddivisione individuale del beneficio (carta ADI) tra più membri, la richiesta va ripetuta nella nuova domanda. Resta valido l’obbligo di presentarsi ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda (decorrenza coincidente con la data del nuovo invio). Per nuclei fragili, saranno previste modalità alternative di contatto. Come già previsto, le prime tre mensilità saranno comunque erogate se la domanda dovesse essere accolta in prossimità della scadenza dei 120 giorni. Per agevolare la comprensione delle modalità di rinnovo, sono disponibili varie informative, locandine e una sezione aggiornata sul sito internet, oltre a un sistema multilivello di assistenza (sul sito Ministeriale e sul sito INPS). Ricordiamo che l'ADI consiste in un contributo economico destinato solo alle famiglie in cui ci sono componenti fragili o svantaggiati come: minori, anziani sopra i sessant'anni, disabili. L'importo è proporzionato all'ISEE familiare (il quale non deve superare i 9360) e al numero di componenti , con un minimo di 480 euro mensili cui si aggiungono 3360 euro annui di contributo affitto. La durata è di 18 mesi con stop di 1 mese e possibili rinnovi di ulteriori 12 mesi. Viene erogato con una Carta elettronica come il Reddito di cittadinanza. Per ottenerlo è necessario: fare domanda all'INPS e iscriversi sul portale SIISL che è la piattaforma cui fanno capo tutti gli enti che intervengono con diversi strumenti di inserimento sociale e lavorativo ( INPS, servizi sociali dei comuni Agenzie per il lavoro). E' necessario essere in possesso di un ISEE aggiornato, ancora, bisogna ogni anno procurarsi entro febbraio la DSU aggiornata ai fini ISEE per continuare a ricevere l'assegno di inclusione nei mesi successivi. per le domande presentate fino a febbraio se non si dispone di un ISEE valido, la verifica dei requisiti si basa sull'ISEE valido al 31 dicembre dell'anno precedente L'assegno di inclusione richiede comunque che i componenti della stessa famiglia "occupabili" cioè tra i 18 e i 59 anni debbano firmare un patto di attivazione per lavoro o formazione o lavori socialmente utili. L'erogazione del contributo è prevista entro 120 giorni dalla domanda, dopo che i componenti del nucleo familiare tra 18 e 59 anni, senza figli minori, sono stati convocati dai Servizi sociali per un’analisi della situazione e la firma del Patto di attivazione. Con nota dell'8 agosto 2025 il Ministero ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all'ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità. Nella nota vengono fornite indicazioni sulle modalità per la richiesta di rinnovo e sulla sottoscrizione dei Patti di Attivazione Digitale del nucleo, come previsto nel messaggio INPS n. 2052 del 27 giugno 2025. Vengono inoltre approfondite le modalità e tempistiche sia relative al primo incontro, successivo all'accoglimento della domanda di rinnovo, sia in relazione alla certificazione di svantaggio. La nota inoltre riassumne le nuove funzionalità di GePI, già rilasciate o in via di rilascio, predisposte per permettere ai case manager di individuare e gestire facilmente le domande di rinnovo dei nuclei familiari che hanno già in carico e le eventuali variazioni delle loro condizioni. Le domande saranno visualizzabili in stato “terminata”, con la possibilità di presentare nuova domanda dal 1° luglio 2025. Se accolta, con Patto sottoscritto in caso di variazioni , il beneficio decorre da agosto 2025 (con arretati in caso di pagamento ritardato). I nuclei senza modifiche non sono tenuti a sottoscrivere un nuovo PAD. Si ricorda infine che con 'accoglimento della domanda, si hanno 120 giorni dalla data del PAD per presentarsi ai servizi sociali.