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29/07/2025 - NUOVI CONGEDI E PERMESSI PER MALATTIE ONCOLOGICHE

Nella seduta datata 8 luglio 2025, l’Aula Senato ha avviato e concluso, in seconda lettura l'esame del disegno di legge "Permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica". Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, come Legge 106-2025 recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Nella relazione finale sono state sottolineate le più importanti novità, tra cui: il periodo di congedo continuativo fino a 24 mesi per la conservazione del posto di lavoro e 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per contratto. I commi 1 e 2 dell'articolo 1  della legge 106 2025 riconoscono il diritto a un periodo di congedo continuativo o frazionato  non superiore ai 24 mesi, non retribuito con conservazione del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Nel corso del periodo di congedo, il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, ma possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici economici o giuridici. La fruizione del congedo può decorrere solo dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettante ai dipendenti a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Sono comunque ecluse le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile dal rapporto di lavoro.  finito il periodo di congedo, la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore.  Il comma 4 prevede che, per il periodo successivo alla fruizione del congedo  il lavoratore abbia priorità nell'accesso alla modalità di lavoro agile nell'ambito degli accordi individuali su tale modalità che il datore di lavoro intenda concludere.  La priorità sussiste a condizione che la prestazione lavorativa del soggetto sia compatibile con la modalità di lavoro agile. Per i lavoratori autonomi il comma 3 prevede, con riferimento alle suddette malattie, il diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente. Per il periodo oggetto di sospensione non è riconosciuto alcun corrispettivo ed è fatta salva l'ipotesi del venir meno nell'interesse del committente. L'articolo 2 prevede, con decorrenza dal prossimo anno (2026), per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento o aventi figli minorenni affetti da malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relative indennità o copertura previdenziale figurativa per specifiche esigenze, in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione ed ai i contratti collettivi nazionali di lavoro. Vi è il diritto riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Generalmente si applicano le disposizioni previste per i lavoratori relative ai casi di gravi patologie richiedenti terapia salvavita.  L'indennità per le ore di permesso  è determinata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia. L'indennità è erogata: nel settore privato da parte del datore di lavoro, col successivo recupero mediante conguaglio coi contributi dovuti all'ente previdenziale; nel settore pubblico, invece, le amministrazioni provvedono in relazione all'oggetto, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.