23/07/2025 - CONGEDO PATERNITA' DOPO IL DLGS 105 2022
Congedi parentali estesi, congedo di paternità anche prima della nascita, estensione dell'indennità per gravidanza a rischio alle lavoratrici autonome, priorità dello smart working per chi ha figli o anziani o disabili da assistere, permessi legge 104 condivisibili da più lavoratori per la stessa persona da assistere. Quelle appena elencate sono alcune delle novità contenute nel decreto legislativo n. 105-2022 approvato dal Governo nello scorso mese di giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2022. Le novità sono entrate in vigore il 13 agosto 2022 e riguardano tanto il lavoro pubblico quanto quello privato. L'INPS ha pubblicato il primo intervento di chiarimenti con il messaggio 3096 del 5 agosto 2022, in particolare in tema di permessi legge 104/92 e di congedo straordinario. Da osservare che i datori di lavoro inadempienti con la nuova disciplina non potranno conseguire la certificazione di parità di genere necessaria a molti livelli, dalla partecipazione alle gare di appalto ai progetti per i PNRR. Il provvedimento prevede il recepimento della direttiva europea 2019/1158, in tema di conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e coloro che devono prestare assistenza a familiari anziani o disabili (cd. caregivers). Gli obiettivi prefissati della direttiva sono: il sostegno fattivo all'assistenza delle categorie deboli come bambini e disabili, ma anche il consolidamento del concetto di condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e la promozione di una effettiva parità di genere. Da ricordare che la direttiva europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 12 luglio 2019, prevede misure minime inderogabili a ribasso ovvero non modificabili in modo peggiorativo dagli Stati membri. Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi è stato recentemente portato a regime dalla legge di bilancio 2022 e l'INPS ha già emanato le indicazioni operative per la fruizione. Con il nuovo decreto il congedo obbligatorio indennizzato al 100% per i padri potrà essere fruibile, come il congedo di maternità, liberamente in tutto l’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. In caso di parto plurimo il congedo si estende a 20 giorni. Si tratta di un diritto autonomo e distinto che spetta al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Nell'ottica della parità di trattamento il congedo di paternità di 10 giorni è esteso anche ai dipendenti del pubblico impiego. Il decreto prevede ancora: il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di cui agli articoli 27-bis e 28, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54, c. 7, T.U.); in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso. Per l'esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, con un anticipo non minore di cinque giorni e dove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data non sicura del parto. Da notare in merito anche la novità della sentenza della Corte costituzionale del 21 luglio 2025 che impone il congedo obbligatorio anche alla madre "intenzionale" ovvero la madre non biologica nelle coppie omosessuali femminili. La nuova formulazione del congedo di paternità obbligatorio prevede in caso di " rifiuto, opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro" per paternità la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 a carico del datore di lavoro.