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14/07/2025 - CASSA INTEGRAZIONE PER L'ECCESSIVO CALDO

Con il messaggio numero 2.736 datato 26 luglio 2024 l'INPS aveva chiarito in considerazione dell'ondata di calore che stava interessando tutto il territorio nazionale e degli importanti risvolti che tali condizioni climatiche hanno per le attività lavorative, la possibilità di effettuare la sospensione o la riduzione del lavoro, con diritto al trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario del FIS e dei Fondi bilaterali e riepilogava le istruzioni. L'istituto torna sull'argomento nel messaggio 2.130 del 3 luglio 2025, confermando le istruzioni. Da ricordare che le indicazioni sono state fornite anche con le note dell'ispettorato in particolare in tema di vigilanza e da INAIL con la specifica documentazione tecnica. Non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e  l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. La cassa integrazione eventi meteo per il caldo spetta quando le temperature sono superiori a 35 gradi o inferiori a 35 gradi con alti tassi di umidità.  Gli elementi da valutare  anche con il supporto di documentazione tecnica di istituti climatici,  INAIL, protezione civile sono: tipologia della lavorazione; luogo di lavoro non proteggibile da sole; luogo chiuso senza adeguati sistemi di aerazione; utilizzo di materiali che non sopportano alte temperature. Sarà il responsabile per la sicureazza ad effettuare la realtiva valutazione. Per effettuare la richiesta sarà sufficiente presentare la domanda e allegare la documentazione tecnica sulla situazione. Si ricorda che per le richieste telematiche è disponibile la nuova piattaforma unica  cui si accede dal sito istituzionale inps. Necessaria  l’autenticazione tramite la propria identità digitale - SPID, CNS o CIE.