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24/06/2025 - MAXI DEDUZIONE ASSUNZIONE NEL DECRETO FISCALE

Tra le novità del decreto fiscale approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 12 giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 84 2025) è presente l' ART. 3 che riguarda le modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Si tratta della modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato, prevista dal Dlgs 216/2023. La norma ritoccail perimetro delle imprese che rientrano nel cosiddetto “gruppo interno” per il calcolo dell’incremento occupazionale, vengono così escluse tutte le società collegate, con effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta 2023. Finora, l’articolo 4, comma 7, lettera b) del Dlgs 216/2023 escludeva solo le società collegate controllate da soggetti esterni al gruppo.  Adesso, la modifica normativa estende l’esclusione a tutte le società collegate ex articolo 2359 c.c., comprese anche quelle che agiscono da controllanti.  Ancora, sono escluse anche le società a controllo congiunto, cioè quelle in cui le decisioni strategiche richiedono il consenso unanime di più controllanti (come definite dal DM 25 giugno 2024). Queste società devono essere considerate come entità autonome e non rientranti in alcun gruppo ai fini della deduzione. Con l'appena citata formulazione, il “gruppo interno” si riferisce solo a soggetti residenti (società o persone fisiche) che esercitano un controllo diretto o indiretto su altre entità. Vi rientrano: società controllanti e controllate residenti; stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri; persone fisiche o giuridiche che esercitano un ruolo di aggregazione (inclusi fiduciari, imprenditori individuali e professionisti). Questa delimitazione consentirebbe una verifica più coerente e mirata dell’effettivo incremento occupazionale legato alle agevolazioni. Il decreto non modifica l’altro requisito fondamentale, l’assenza di decremento occupazionale a livello di gruppo interno. Da ricordare che ai sensi dell’art. 1 del DM attuativo, si considera decremento la riduzione, a fine anno, dei dipendenti complessivi rispetto alla media dell’anno precedente. In caso di riduzione anche minima (es. un solo dipendente in meno), si verifica una decurtazione proporzionale della deduzione spettante. Il bonus massimo riconosciuto continua a essere calcolato sul minore tra: il costo del lavoro dei nuovi assunti a tempo indeterminato; l’incremento del costo del personale rispetto all’anno precedente. Restano comunque rilevanti incertezze sull’applicazione della maxi-deduzione potenziata per le nuove assunzioni nei gruppi di imprese, in particolare in relazione alla cosiddetta “falcidia di gruppo” prevista dal D.M. 25 giugno 2024.  Come posto in evidenza il meccanismo, che riduce il beneficio fiscale in presenza di un decremento occupazionale complessivo all’interno del gruppo, è oggetto di perplessità interpretative. Secondo la relazione illustrativa del decreto  e la circolare 1/E/2025, il calcolo della riduzione dovrebbe basarsi sul numero delle cessazioni di rapporti di lavoro (es. licenziamenti), anziché sul saldo netto dell’occupazione. Ciò comporterebbe l’azzeramento parziale o totale del beneficio anche nei casi in cui il saldo occupazionale complessivo sia positivo.