18/06/2025 - ASSEGNO UNICO 2025
Se i percettori di assegno unico non rinnovano l'Isee entro fine mese, non potranno ricevere l'importo aggiornato e gli arretrati da marzo 2025. E' una delle principali indicazioni della circolare INPS n. 33/2025 nella quale l'Istituto ha fornito le istruzioni e le tabelle aggiornate degli importi sull'assegno unico universale per i figli a carico introdotto dal decreto legislativo n. 230/2021, rivalutate con l'ultima variazione. Si consiglia di compilare il prima possibile la nuova DSU ai fini dell'aggiornamento ISEE per ottenere l'assegno con l'importo esatto per il proprio nuclo familiare. Si ricorda inoltre che la DSU può essere inviata direttamente dal sito INPS, dall App INPS MOBILE oppure rivolgendosi a un patronato. Nella circolare viene evidenziato anche che coloro che negli anni scorsi hanno presentato una domanda di Assegno unico, la qiale non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia, non sono tenuti a presentarne una nuova in quanto l’INPS continuerà a erogarlo d’ufficio. In assenza di variazioni segnalate da l’Assegno unico e universale viene erogato alle condizioni già in essere fino a febbraio 2025 mentre da marzo fa fede il nuovo isee. Per tutti gli aventi diritto è necessario presentare una nuova DSU per l’anno 2025, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi spettanti dell’Assegno unico sulla base della propria situazione economica. In assenza di una nuova DSU presentata per il 2025 l’importo dell’Assegno unico e universale viene versato con gli importi minimi previsti. Inoltre va tenuto presente che: se la DSU aggiornata viene presentata entro il 28 febbraio 2025, gli importi saranno adeguati già da marzo 2025; se la DSU aggiornata viene presentata entro il 30 giugno da quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno); in mancanza di aggiornamento dopo quella data si continuera a ricevere L'assegno con importo minimo. L' ISEE può essere presentato in modalità ordinaria, ma anche precompilata e che sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE. In alcuni casi è necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Si tratta in particolare dei casi di: la nascita di figli; la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio; le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni); le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori; i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori; variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021; variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore. Se i soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o se hanno presentato domanda risultata “Respinta” o “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, devono presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale. Si ricorda che per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto dal mese di marzo dello stesso anno se invece la presentazione avviene dopo il 30 giugno la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda.