28/05/2025 - PARTECIPAZIONI DEI LAVORATORI IN AZIENDA
Il Senato ha approvato in data 14 maggio 2025 in via definitiva il disegno di legge n. 1.407, il quale introduce un quadro normativo organico per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Il provvedimento ha lo scopo di dare attuazione concreta all'articolo 46 della Costituzione italiana, che prevede il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. La legge 76 del 15 maggio 2025 "Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese" è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale Serie generale n. 120 del 26 maggio ed entrerà in vigore il prossimo 10 giugno. Il nuovo impianto normativo mira a rafforzare la coesione tra datori di lavoro e dipendenti, valorizzare il lavoro anche in chiave sociale ed economica, favorire la democrazia economica e sostenere la sostenibilità d'impresa. Le forme di partecipazione previste sono quattro: gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e infine consultiva. Ognuna di esse ha caratteristiche e ambiti di applicazione specifici, disciplinati secondo criteri di flessibilità e compatibilità con la struttura societaria dell’impresa. ll testo riconosce un ruolo centrale ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, che diventano il veicolo privilegiato per introdurre e regolare le diverse modalità di partecipazione. Anche gli enti bilaterali, organismi paritetici costituiti da rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori, possono svolgere un ruolo rilevante, soprattutto nelle imprese di dimensioni ridotte. In campo gestionale, il disegno di legge distingue tra i diversi modelli di governance societaria: nelle società con struttura dualistica (con Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza), è possibile includere rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di sorveglianza, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto e disciplinato dai contratti collettivi; nelle società con modello tradizionale o monistico, i lavoratori possono essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione e, se previsto, anche nel Comitato per il controllo sulla gestione. Gli amministratori designati devono essere indipendenti, qualificati e rispettare precisi criteri di onorabilità e professionalità. La partecipazione economica e finanziaria si concretizza nella distribuzione agli stessi lavoratori di una quota degli utili d’impresa o nell’adozione di piani di azionariato. Nel dettaglio, per il solo anno 2025, se almeno il 10% degli utili viene distribuito ai lavoratori sulla base di un contratto collettivo, la quota soggetta a imposta sostitutiva potrà arrivare fino a 5.000 euro lordi (anziché 3.000 euro). Inoltre, sempre nel 2025, i dividendi derivanti da azioni assegnate ai lavoratori in sostituzione di premi di risultato – per un massimo di 1.500 euro annui – godranno di un’esenzione IRPEF pari al 50%. Queste misure fiscali hanno l’obiettivo di incentivare il coinvolgimento diretto dei dipendenti nei risultati aziendali, promuovendo la fidelizzazione e il senso di appartenenza, con ricadute positive sulla produttività e sulla competitività. La legge prevede anche la partecipazione organizzativa, che si attua attraverso strumenti interni di dialogo e proposta. Le imprese potranno istituire commissioni paritetiche composte da rappresentanti aziendali e dei lavoratori in pari numero. Queste commissioni saranno incaricate di elaborare proposte per migliorare prodotti, processi, servizi e condizioni lavorative. Nei contratti aziendali potranno essere individuate figure specifiche con compiti di promozione in settori come la formazione, il welfare, la qualità del lavoro, le politiche retributive, la genitorialità, la diversità e l’inclusione. Le imprese con meno di 35 dipendenti potranno avvalersi del supporto degli enti bilaterali per attivare forme di partecipazione simili. La partecipazione consultiva, invece, si realizza principalmente all’interno delle stesse commissioni paritetiche. I rappresentanti sindacali (unitari o aziendali) o, in loro assenza, i delegati dei lavoratori possono essere consultati preventivamente sulle decisioni aziendali rilevanti. La consultazione avviene in tempi certi (entro 5 giorni dalla convocazione e con termine massimo di 10 giorni) e può portare alla formulazione di pareri scritti. Il datore di lavoro, entro 30 giorni, deve comunicare l’esito della consultazione e motivare eventuali decisioni difformi rispetto ai suggerimenti ricevuti.