21/05/2025 - BONUS AFFITTO NEOASSUNTI
La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 386-389 della legge 207/2024) ha introdotto un nuovo e ulteriore bonus fiscale per favorire la mobilità dei lavoratori. Si prevede che siano: escluse dal reddito fino a 5.000 euro annui, per due anni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per l’affitto e la manutenzione degli immobili locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025. Si tratta in sostanza di una particolare forma di fringe benefit con specifiche condizioni di accesso, che si affianca alla doppia soglia ancora in vigore quest'anno di 1000 euro per tutti i dipendenti senza figli e 2000 euro per quelli con figli a carico. Il 16 maggio l'agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare di chiarimenti (4/2025) sul trattamento IRPEF per i dipendenti che fornisce alcune specificazioni importanti sulla norma. Per accedere a tale beneficio, il lavoratore deve aver trasferito la residenza nel Comune di lavoro, distante almeno 100 km da quello precedente, e non aver superato un reddito da lavoro dipendente di 35.000 euro nell'anno 2024. L’agevolazione è di natura esclusivamente fiscale e non ha effetti contributivi. Il bonus è concesso a discrezione del datore di lavoro, senza l’obbligo di erogarlo alla generalità dei dipendenti. Per ottenere il beneficio in questione, il lavoratore deve rilasciare una dichiarazione attestante la residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione e il rispetto del limite di reddito. Il beneficio non si applica ai contratti a tempo determinato né alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, salvo eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Le somme erogate dai datori di lavoro per il canone di locazione e la manutenzione degli immobili incidono sul calcolo dell’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, ma restano escluse eventuali spese aggiuntive relative al trasferimento, come il trasloco. Come detto il bonus può essere cumulato con gli altri fringe benefit esenti fino a 1.000 euro (2.000 euro per chi ha figli a carico), e consente quindi ai lavoratori di ricevere fino a 10.000 euro in due anni per l’affitto, in aggiunta ai valori esenti per il pagamento di utenze domestiche che rientrano nella soglia dei fringe benefit ordinari previsti per tutti i lavoratori dipendenti. All'interno della circolare numero 4 l'Agenzia specifica che il beneficio è riservato ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato stipulato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 e che Il reddito di lavoro dipendente del lavoratore, nell’anno precedente all’assunzione (quindi il 2024), non deve superare i 35.000 euro. Ai fini della verifica del limite reddituale: si applica il principio di cassa allargato (art. 51, c. 1 TUIR): si considerano i compensi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo; si considerano solo i redditi assoggettati a tassazione ordinaria, escludendo quelli soggetti a tassazione separata (come TFR, arretrati, ecc.). I rimborsi o le somme erogate sono validi solo se riferiti a spese sostenute a partire dalla data di assunzione. Le agevolazioni non spettano retroattivamente per spese anteriori. Il contratto di locazione può essere di qualsiasi tipo (anche transitorio), purché riferito all’immobile nel Comune sede di lavoro. Sono agevolabili solamente i canoni di locazione (pagati e risultanti da contratto registrato) e le spese di manutenzione sostenute per l’immobile locato nel Comune sede di lavoro. Il datore di lavoro per applicare il bonus deve essere in possesso: del contratto di locazione registrato; delle fatture o ricevute delle spese di manutenzione; dell'autocertificazione del lavoratore, redatta ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, che attesti il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti all’assunzione (va allegata la copia di un documento d'identità). Come già sopra citato l’esenzione fiscale vale per due anni decorrenti dalla data di assunzione. L'importo massimo esente è pari a 5.000 euro per ciascuna annualità (non cumulabile). L’Agenzia ribadisce anche che: il periodo di riferimento è mobile, calcolato dal giorno di assunzione (es. assunzione il 1° ottobre 2025 → beneficio valido fino al 30 settembre 2027); il tetto di 5.000 euro è una franchigia: se il datore eroga 6.500 euro in un anno, i 1.500 euro eccedenti sono imponibili come reddito di lavoro. Le somme non concorrono alla formazione del reddito (entro il limite di 5.000 euro), rilevano ai fini contributivi (quindi soggette a contributi previdenziali), infine sono computate nell’ISEE e incidono sull’accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali.