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20/05/2025 - ASSEGNO INCOLLOCABILTA' 2025, IMPORTO E COME FARE RICHIESTA

L'assegno di incollocabilità INAIL 2025 è di 308,23 euro. Va ricordato che si tratta di una prestazione economica, erogata dall'INAIL cui hanno diritto gli invalidi per infortunio o gli invalidi per malattia professionale che siano titolari della rendita INAIL e che si trovino nell'impossibilità di fruire del collocamento obbligatorio al lavoro riservato alle persone con disabilità.  I requisiti richiesti per ottenere l’assegno  sono elencati di seguito: età non superiore ai 65 anni; grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006; grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007. L’importo dell’assegno viene erogato mensilmente insieme alla rendita INAIL e viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione dei prezzi al consumo. Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza  tramite posta ordinaria o Pec oppure farsi assistere da un patronato.  La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, qualora esista) e anche la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente. Il Ministero del lavoro, con decreto del 31 maggio 2023, vista la relazione INAIL e in accordo con il ministero dell'Economia ha  rideterminato l'importo dell'assegno di incollocabilità  con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura di euro 290,11, sulla base della variazione, dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1%. L'INAIL ha fornito le relative istruzioni attraverso la  circolare numero 34 del 26 luglio 2023. Con decreto del Ministero del lavoro del 26 giugno 2024, pubblicato il successivo 23 luglio  nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale,  l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è  stato rivalutato, pari al pari a 5,4 %, con decorrenza 1° luglio 2024, nella  misura di € 305,78. La circolare INAIL numero 20  in materia è stata pubblicata il 26 luglio 2024. Con decreto del Ministero del Lavoro numero 52 del 18 aprile 2025,  pubblicato il 13 maggio   nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale,  l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo  tra il 2023 ed il 2024, r risultata pari a 0,8 %, è determinato nella misura di 308,23 Euro.