30/04/2025 - ARTIGIANI E COMMERCIANTI, SCONTO CONTRIBUTI 2025 AI NUOVI ISCRITTI
La circolare INPS numero 83 datata 24 aprile 2025 fornisce le istruzioni per la nuova riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni autonome. La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025, rientra nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis. La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi. Sono destinatari dell'agevolazione: i titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario; i soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.); i coadiuvanti e coadiutori familiari. È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025. Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025). E' specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti. La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente sia il contributo di maternità (7,44 euro annui) che l'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti). La durata dell’agevolazione è di 3 anni, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di: cambio d’impresa o di attività, passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa) e variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione. Importante è la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio. La riduzione contributiva in questione non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota, come: la riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 pensionati; il regime contributivo forfettario previsto dalla legge n. 190/2014. Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi. La domanda di agevolazione dovrà essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS. Il modulo sarà disponibile con successiva comunicazione INPS. La dichiarazione dei requisiti è resa sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831, il massimale complessivo è fissato a 300.000 euro nell’arco di tre anni e il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa "impresa unica" (società collegate, controllate, ecc.). L’INPS registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Una novità per il 2025, l'anno in questione vede l'adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti.