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13/12/2016 - LA LEGGE DI BILANCIO PROROGA I “BONUS”

La detrazione per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è confermata, nella misura maggiorata del 65%, anche per tutto il 2017. Invece, la proroga arriva al 31 dicembre 2021 per i lavori relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio. Inoltre, il beneficio per gli interventi condominiali è del 70%, se interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ovvero del 75%, se sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva. Anche il “bonus ristrutturazioni” è prorogato fino al 31 dicembre 2017 nella misura potenziata ora in vigore: la detrazione è del 50% su un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare. Per quanto riguarda invece gli interventi antisismici su edifici (adibiti ad abitazioni e attività produttive), le relative spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (incluse quelle per la classificazione e la verifica sismica degli immobili), fino a un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno (se gli interventi consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, si deve tener conto delle spese sostenute in quegli anni per le quali si è già fruito della detrazione), saranno detraibili nella misura del 50%; il bonus andrà ripartito in cinque quote annuali di pari importo. L’agevolazione, oltre che per gli immobili ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità), spetta anche per quelli situati nella zona 3 (in cui possono verificarsi forti, ma rari, terremoti). Inoltre: se le misure antisismiche adottate riducono il pericolo sismico in modo tale da comportare il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è elevata al 70% (ovvero al 75%, in caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali); se si scalano due classi di rischio, il bonus è dell’80% (ovvero dell’85%, per gli interventi condominiali). Per gli interventi sulle parti comuni, la spesa massima agevolabile è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Come già visto per il “bonus energetico”, i beneficiari, anziché fruire della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito a chi ha effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati.