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30/01/2025 - LICENZIAMENTO COLLETTIVO, REGOLE PER LA CHIUSURA DI PIU' SEDI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'Interpello numero 1 datato 27 gennaio 2025, è entrato per agire in merito all'applicabilità della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dall'articolo 1, commi 224-237-bis della Legge numero 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano chiudere sedi dei propri stabilimenti produttivi con licenziamento di più di 50 lavoratori. La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 224-238, L. n. 234/2021)  ha introdotto degli obblighi specifici verso le aziende che possiedono più 250 dipendenti e che intendano chiudere reparti autonomi e licenziare almeno 50 lavoratori. Questeprevisioni si aggiungono a quanto già previsto dalla  Legge numero 223/1991 (comunicazione preventiva alle RSU e rispetto di precisi criteri di scelta dei dipendenti da licenziare). In tali casi infatti l’azienda è obbligata a comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 90 giorni, l’avvio della procedura: ai sindacati, alle Regioni interessate, al Ministero del Lavoro e anche al Ministero dello Sviluppo Economico. Non oltre i 60 giorni dall’avvio, è necessario presentare un piano per ridurre l’impatto economico e occupazionale, con una durata massima di 12 mesi. Per la mancata presentazione o incompletezza del piano, il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo di licenziamento in misura doppia; per gli inadempimenti sul piano approvato, se l’azienda non rispetta gli impegni, tempi o modalità di attuazione, si applica la stessa sanzione; per l'assenza di accordo sindacale, il contributo di licenziamento viene aumentato del 50%. Qualora invece il piano vienisse concordato con i sindacati e sottoscritto, i licenziamenti collettivi previsti al termine del piano sarebbero soggetti al contributo di licenziamento ordinario, senza maggiorazioni. La richiesta  cui risponde l'interpello 1 2025 era stata presentata dalla organizzazione di datori di lavoro  del commercio, quest ultima chiedeva se il datore di lavoro che ha occupato, nell'anno precedente, più di 250 dipendenti e decide  di chiudere contemporaneamente due distinte unità produttive, di cuiuna con più di 50 dipendenti e l'altra con meno di 50 dipendenti, se per quest'ultima poteva avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo (ai sensi della Legge n. 223/1991) invece della procedura speciale di cui alla Legge n. 234/2021. La risposta del ministero è stata negativa: viene chiarito in particolare che  il datore di lavoro che decide di chiudere diverse unità  licenziando complessivamente piu di 50 dipendenti è comunque tenuto a rispettare la procedura speciale, anche quando solo  in una sola di esse ci siano più di 50  lavoratori coinvolti.