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29/01/2025 - TESSERINO CANTIERI EDILI, ECCO LE SANZIONI

La Legge del 17 dicembre 2024, n. 203, "cd Collegato Lavoro" ha apportato significative modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del Decreto-Legge 223/2006. Tale cambiamento, che riguarda i cantieri edili e le attività in appalto o subappalto, mira a semplificare il quadro normativo consolidando gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento per i lavoratori. Adesso, gli obblighi sono regolati esclusivamente dal Decreto Legislativo 81/2008. Le sanzioni per il mancato rispetto di tali obblighi sono state ridefinite per garantire una maggiore responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte. Gli obblighi che riguardano la tessera di riconoscimento, già previsti dall’art. 26, comma 8; dall’art. 20, comma 3; e dall’art. 21, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 81/2008, non cambiano e si applicano ai seguenti soggetti: lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici; lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili. Le sanzioni amministrative relative al mancato rispetto degli obblighi sono dettagliate nella normativa vigente e variano a seconda del soggetto e dell’infrazione. Ecco come vengono aggiornati gli importi delle sanzioni: per il datore di lavoro che commette l'infrazione della mancata fornitura della tessera di riconoscimento violando l'articolo 26, comma 8 ci sarà una sanzione da 2.500 a 10.000 euro  (Art. 55, c. 5, lett. i); per il lavoratore dipendente che commette l'infrazione della mancata esposizione della tessera di riconoscimento violando l'articolo 20 comma 3 ci sarà una sanziona da 100 a 600 euro (Art. 59, c. 1, lett. b); per il lavoratore autonomo che commette l'infrazione della mancata fornitura della tessera di riconoscimento violando l'articolo 21 comma 1 lettera c sarà emessa una sanzione da 1.000 a 5.000 euro (Art. 60, c. 1, lett. b); per il lavoratore autonomo che commette l'infrazione della mancata esposizione della tessera di riconoscimento violando così l'articolo 20 comma 3 verrà emessa una sanzione da 50 a 300 (Art. 60, c. 2).