Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 170 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

23/01/2025 - PROSPETTO DISABILI 2025, INVIO A BREVE

Si avvicina la data del 31 gennaio 2025, temine entro il quale, come ogni anno le aziende pubbliche e private dovranno presentare, in caso di modifiche nell'organico, il prospetto informativo sulla situazione aziendale, ai fini del collocamento obbligatorio delle persone disabili, come previsto dalla legge 68/1999. L’invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line e tramite la procedura telematica presente sul sito governativo accessibile con SPID e CIE. Il modello non ha subito modifiche rispetto al precedente anno. Il modello consente di segnalare l’eventuale utilizzo di strumenti specifici come le convenzioni articoli 11 e 12 legge 68/1999, le richieste di esonero in base all'articolo 5 , oppure l’eventuale sospensione degli obblighi per effetto o di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991. Nella compilazione vengono richiesti in particolare: il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. I datori di lavoro con più unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome che adempiono all'obbligo direttamente, devono inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda. Gli intermediari invece effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la propria sede legale. I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione che fa fede per documentare l’adempimento. Il Prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo. Il mancato adempimento dell'obbligo comunicativo farà scattare una sanzione amministrativa di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. La legge esonera i datori di lavoro esercenti le seguenti attività: trasporto aereo, marittimo e terrestre con riferimento al personale viaggiante e navigante; edilizia, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore; impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto; autotrasporto, in riferimento al personale viaggiante; datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille: i quali possono autocertificare l'esonero dall'obbligo e devono versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo d'esonero pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Dall'anno 2018 è entrata in vigore vigore la novità del Jobs Act, la uqale ha accelerato l'obbligo per le aziende con organico da 15 dipendenti  in su,  eliminando  la possibilità di adempiere  dopo un anno, a partire  dalla sedicemia assunzione.  Quindi,  sono tenute all''invio del prospetto tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull'organico computabile con 15 o piu  dipendenti. Da prestare attenzione, le aziende che nel corso del 2020 raggiungevano i 15 dipendenti  maturando obbligo di assunzione, avevano  tempo  60 giorni da quella data per mettersi in regola inviando una richiesta di assunzione. I Decreti numero 193 e 194 2021  datati 30 settembre 2021 hanno  modificato gli articoli 5 e 15 della Legge 68  1999 che disciplinano  l'adeguamento dell'importo del contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e l'aggiornamento delle sanzioni per le imprese che violano le norme in materia di collocamento obbligatorio. Nel  primo provvedimento viene  decretato l'adeguamento a 39,21 euro dell'importo del contributo esonerativo dovuto dai datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività per essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. Il nuovo contributo è  in vigore dal 1° gennaio 2022 e  deve essere versato al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili, ed è riferito a ciascuna unità di personale non assunta e per ogni giorno lavorativo mancato. Il secondo Decreto ministeriale invece  aggiorna delle sanzioni riguardanti gli obblighi assunzionali, con importo fermo a  dicembre 2010. Con il nuovo provvedimento, le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio del prospetto informativo vengono fissate a: 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.