21/01/2025 - CONGEDI PARENTALI ALL'80% PER 3 MESI ANCHE NEL 2025
Nella legge di bilancio 2025 approvata lo scorso 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri e in vigore dal 1 gennaio come legge 207 2024, viene evidenziato il rafforzamento dei sostegni alle famiglie con figli con varie misure, sia nuove che già presenti negli anni scorsi. In particolare si segnalano: la previsione di una sorta di quoziente familiare per le detrazioni fiscali, che favorisce le famiglie; la conferma della soglia di fringe benefit più alta per i lavoratori dipendenti con figli (2000 euro invece che 1000); la carta per i nuovi nati Bonus nascita da 1000 euro; il potenziamento del bonus asilo nido , grazie all'esclusione degli importi dell'assegno unico dal calcolo dell'ISEE. Due ulteriori novità riguardano: lo sgravio contributivo totale per le lavoratrici con figli che si amplia alle lavoratrici autonome e l'indennità maggiorata all'80 % per un terzo mese oltre ai due già previsti , nei congedi parentali facoltativi. La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) prevedeva l'aumento dell’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino. Nel dettaglio l'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile) è stata portata all'80% per due mesi nel 2024; all'80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025. La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano i periodi di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023. Con la circolare numero 57 datata 18 aprile 2024 Inps aveva fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato. Veniva precisato che l’indennità maggiorata spetta alternativamente a entrambi i genitori. Come detto la legge di bilancio continua il rafforzamento dei congedi parentali, con l'introduzione dell'aumento al 80% anche del secondo mese di congedo che avrebbe dovuto passare al 60% secondo le norme in vigore e di un terzo mese , sempre indennizzato all'80% dello stipendio, che si aggiunge ai due già previsti. Tale beneficio secondo il testo entrato in consiglio non sarà temporaneo ma diventerà strutturale. Si conferma inoltre che potrà essere fruito da entrambi i genitori, sempre entro i sei anni di vita del figlio o entro sei anni dall'adozione o affidamento. Rimangono invariati i restanti mesi di congedo, indennizzati al 30% ( per un massimo di 10 complessivamente). Si attendono adesso le istruzioni dettagliate INPS per l'applicazione da parte dei datori di lavoro.