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06/11/2024 - RESIDENZA FISCALE NELLO SMART WORKING

I chiarimenti arrivano dall'Agenzia sulle novità normative in tema di residenza fiscale per il lavoro agile (smart working) apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. La circolare n. 20/E datata 4 novembre 2024 fornisce vari chiarimenti  sul concetto di  residenza fiscale delle persone fisiche, come stabilite dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.  Le modifiche introdotte fanno emergere la volontà di adattare la normativa italiana alla mobilità internazionale, coordinandola con i principi internazionali e le convenzioni contro le doppie imposizioni. In particolare si semplificano i criteri per l’individuazione della residenza fiscale e integrando i nuovi modelli lavorativi come il lavoro agile. La normativa apporta delle modifiche all’articolo 2, comma 2, del TUIR, stabilendo che una persona è fiscalmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo d'imposta: ha la residenza o il domicilio nel territorio italiano; è fisicamente presente in Italia (considerando anche frazioni di giorno); è iscritta nell’anagrafe della popolazione residente (presunzione relativa che ammette prova contraria). Il decreto introduce la presenza fisica come criterio autonomo per determinare la residenza fiscale. La presenza in Italia per almeno 183 giorni (o 184, in caso di anno bisestile) è ora sufficiente per configurare la residenza fiscale, indipendentemente dalle ragioni di permanenza (lavoro, studio, vacanza, etc.). Anche il concetto di domicilio è stato ritoccato, privilegiando ora le relazioni personali e familiari, anziché quelle economiche. Questo cambiamento permette di ancorare la residenza fiscale a elementi stabili di vita, con la finalità di ridurre il contenzioso tributario. L’iscrizione anagrafica continua a essere uno dei criteri per stabilire la residenza fiscale, ma la sua efficacia è stata ridimensionata a presunzione relativa. L'Agenzia chiarisce come il contribuente può dimostrare, con elementi oggettivi, che l’iscrizione non corrisponde a una residenza effettiva in Italia. Questo aspetto è rilevante per i lavoratori in smart working che operano dall’Italia per datori di lavoro stranieri. Per questi lavoratori, se la permanenza in Italia supera i 183 giorni, la residenza fiscale italiana si attiva automaticamente. Questo status obbliga il contribuente a dichiarare tutti i redditi prodotti, ovunque generati, in Italia, fatti salvi gli accordi di doppia imposizione con altri Paesi. Per i lavoratori italiani che svolgono le funzioni lavorative all’estero, la residenza fiscale può mantenersi in Italia se viene soddisfatto almeno uno dei criteri alternativi: iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, mantenimento del domicilio o della residenza in Italia, o se l’Italia risulta il centro delle relazioni personali e familiari del soggetto. Le nuove disposizioni appena citate si applicano a partire dal 1° gennaio 2024, mentre per i periodi precedenti rimangono validi i criteri stabiliti dal precedente articolo 2 del TUIR.