05/11/2024 - BONUS STRAORDINARI NEL TURISMO 2025
La legge di bilancio proroga il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo e ristorazione fino a settembre 2025. Il Disegno di Legge di Bilancio 2025, approvato dal Governo in data 15 ottobre 2024 e presentato in parlamento la scorsa settimana, reintroduce il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turismo, estendendolo ai primi nove mesi del 2025. Si proroga quindi senza modifiche applicative la misura contenuta nella Legge di Bilancio precedente, che l' aveva previsto però solo per i primi sei mesi del 2024. L’obiettivo della norma resta quello di sostenere la stabilità occupazionale e di far fronte alla carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale con l'adatto ampliamento del periodo anche ai mesi estivi, durante i quali la domanda di personale nel turismo è notevolmente alta. Il trattamento integrativo speciale previsto dal Ddl. di Bilancio 2025 è destinato ai dipendenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e imprese del settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali. Per avere diritto all'agevolazione i lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro per il periodo d’imposta 2024. Nello specifico il trattamento consiste in un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde, relative al lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi (DLgs. 66/2003), nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. L’erogazione del bonus straordinari può avvenire anche successivamente, purché entro il termine per il conguaglio di fine anno, come precisato dall’Agenzia delle Entrate. Il bonus non crea reddito imponibile al lavoratore. Dal punto di vista operativo, la gestione dovrebbe seguire la disciplina del 2024: il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile del riconoscimento del trattamento, previa richiesta scritta del lavoratore, che autocertifica l’importo del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2024. Il datore di lavoro dovrà riportare le somme nella Certificazione Unica e potrà recuperare il credito derivante dall'erogazione mediante compensazione in Uniemens, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.