01/10/2024 - IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO DECRETO SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PER LA SALUTE DEI LAVORTATORI
In GU il decreto di recepimento della direttiva UE sulla salute dei lavoratori con nuovi obblighi sulle sostanze tossiche per la riproduzione. Nel Consiglio dei Ministri tenutosi il 4 giugno 2024 è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il testo definitivo D.LGS 135 2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 26 settembre 2024. Le nuove norme prevedono particolarmente l'inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche) tra quelle soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti. Di conseguenza per i datori di lavoro è necessario modificare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e le cartelle riguardanti sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l'11 ottobre di quest'anno. Il testo di legge prevede principalmente modifiche al testo unico sulla sicurezza 81 2001, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431. Entra in vigore l'11 ottobre 2024. Sul tema l'INAIL aveva già pubblicato un documento di approfondimento. Con il decreto legislativo si modifica per iniziare la denominazione del secondo capo del titolo IX, che diventa "protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione" e sono previsti di conseguenza interventi in tutti i questi ambiti:l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute; l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); le informazioni da fornire all’autorità competente; le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; l’accesso alle zone di rischio; le misure igieniche e di protezione individuale; l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi; la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; la conservazione della documentazione. Il recepimento dell'appena citata direttiva comporta per i datori di lavoro dei divieti di utilizzo di queste sostanze tossiche o, per quelle con valore limite, l'impossibilità di produzione in ambienti chiusi. Diventerà dunque necessario per numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi. Per quanto riguarda l’obbligo di sorveglianza sanitaria verranno fissati specifici valori limite biologici che saranno indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti. I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere conservati per almeno cinque anni dalla cessazione dell'esposizione al rischio. Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce, con l'inserimento di nuove sostanze e nuovi valori limite per altre, tra cui il benzene.