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26/09/2024 - CON DATI TELEPASS CONFERMATO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

La Cassazione ribalta l'orientamento su natura del Telepass e utilizzabilità dei dati: non è controllo a distanza. Confermato il licenziamento. Con l'ordinanza n. 17008 del 20 giugno 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha riesaminato nuovamente  la questione  sull'utilizzo di strumenti tecnologici per la gestione aziendale, rigettando il ricorso di un lavoratore di Autostrade per l’Italia S.P.A. e confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa a lui intimato. La sanzione disciplinare si basava sull'utilizzo di dati del dispositivo Telepass e ora la Cassazione, a differenza per fare un esempio del caso affrontato con la sentenza di 15391/ 2024, ha considerato il dispositivo non rientrante  tra gli strumenti di controllo a distanza vietati dall'art 4 della legge 300 1970. Legittimo  quindi  il licenziamento per violazione dei doveri da parte del dipendente. Il lavoratore in questione, addetto alla manutenzione e viabilità autostradale, era stato licenziato per inattività durante il turno di lavoro. Secondo quanto affermato dall'azienda, il dipendente aveva lasciato fermo il veicolo aziendale per circa un’ora e mezza in un piazzale, senza giustificazioni plausibili, e aveva riportato nel rapporto di servizio informazioni incoerenti rispetto ai dati rilevati dal sistema telepass. Quest’ultimo aspetto, legato all’utilizzo del telepass come strumento di verifica, è stato uno dei punti centrali della controversia in esame. Nel ricorso contro il licenziamento, il lavoratore aveva sostenuto che l'azienda avesse violato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che limita l’uso di strumenti di controllo a distanza, rendendo illegittimo il licenziamento. La sentenza del Tribunale gli aveva dato ragione confermando questa lettura. La Corte di cassazione  ha invece  ribattuto, stabilendo che i dati raccolti attraverso il telepass, che dimostravano l'inattività ingiustificata del lavoratore, potevano essere utilizzati come base probatoria. Il riconoscimento della legittimità dell'uso del telepass e della conoscenza di tale utilizzo da parte del lavoratore sono stati gli elementi dirimenti per confermare la validità del licenziamento.  Con tale sentenza, la Cassazione  ha confermato che il telepass rientra tra gli  strumenti tecnologici per la gestione organizzativa aziendale il cui utilizzo è legittimo e non richiede le stesse limitazioni previste per i controlli a distanza, purché finalizzato a scopi operativi. Secondo la Corte, l’uso del telepass rientrava nelle normali pratiche aziendali e non richiedeva un’autorizzazione preventiva o un accordo sindacale, in quanto non aveva la finalità di sorvegliare il comportamento dei lavoratori, ma era impiegato per motivi legati all’organizzazione del lavoro e alll'utilizo dei mezzi. Era inoltre noto ai dipendenti che i movimenti dei veicoli aziendali fossero tracciati,  per cui non è  contestabile la mancanza di trasparenza e chiarezza del  sistema. Così è stato dimostrato che  il comportamento del dipendente violava i suoi doveri fondamentali, mettendo in discussione il rapporto di fiducia con l’azienda e giustificando così il provvedimento disciplinare più severo. Questa decisione offre una diversa interpretazione  sulla natura del Telepass come  strumenti tecnologici per il controllo della loro organizzazione interna, sottolineando che essi possono essere legittimamente impiegati quando il loro scopo è la gestione dell’attività aziendale e non la sorveglianza diretta dei lavoratori.