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24/09/2024 - FONDO BAMBINI ONCOLOGICI, RIPARTO ALLE ASSOCIAZIONI

Decreto di riparto 2024 alle associazioni del fondo per assistenza bambini in oncologia per servizi come assistenza, trasporto, ludoterapia e reinserimento. Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto di riparto, per l'anno corrente (2024) delle risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Ricordiamo che la dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178. Il decreto concede il finanziamento statale i progetti presentati dalle associazioni per un totale pari ad € 4.884.462,37. D'obbligo ricordare che al fondo in esame  possono accedere le associazioni che svolgono le seguenti attività: assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme) in ausilio ai bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175106. In base all'appena citato regolamento, il fondo è destinato a reggere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni beneficiarie, anche in partenariato tra di esse.  I progetti devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni: segretariato sociale in favore dei nuclei familiari; attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari; accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura; accompagnamento verso e dai luoghi di cura; attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici; riabilitazione psicomotoria dei bambini; attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico; sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari. Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate anche forme di cooperazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.