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23/09/2024 - ASSEGNI ESODO FONDI SOLIDARIETA'

L'INPS fornisce le nuove istruzioni e i modelli relativi al ricalcolo degli assegni di accompagnamento all'esodo dopo riscatti e accrediti contributivi figurativi. Con il messaggio 3.078 datato 19 settembre 2024 l'Istituto fornisce le nuove istruzioni, a seguito di richieste di chiarimenti, sulla disciplina dell'assegno straordinario di accompagnamento all'esodo per le grandi aziende, previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7, della Legge n. 92/2012, e dell'articolo 41, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015. Nel dettaglio, l'INPS fornisce indicazioni operative e modelli da utilizzare per ricostituire le prestazioni di esodo, ovvero rideterminare l'importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata dopo l'accesso al pensionamento (come nel caso di accredito figurativo per il servizio militare o domanda di riscatto/ricongiunzione) e quindi non calcolate nell'assegno. Secondo quanto riportato nel sopra citato messaggio INPS (n. 3078 del 19-09-2024), la domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore. La ricostituzione è possibile se, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengono erogate retribuzioni relative al periodo lavorativo precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione dell'assegno di esodo. Può avvenire se, nell’estratto contributivo, risulta contribuzione non presente al momento della liquidazione definitiva. La domanda deve essere caricata manualmente solo dopo apposita richiesta da parte del datore di lavoro tramite PEC alla Struttura INPS competente. Alla richiesta è obbligatorio allegare: una dichiarazione timbrata e firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro (modello fac-simile Allegato n. 1); il consenso scritto del lavoratore interessato (modello fac-simile Allegato n. 2). Se a seguito dell'accredito della contribuzione la scadenza dell'assegno può essere anticipata, l'INPS avvisa il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l'anticipo della scadenza e il versamento della contribuzione correlata. Tali modalità sono da utilizzare anche per i casi precedentemente trattati nel Messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022.