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30/11/2016 - ACCERTAMENTO NULLO SE IL CONTRIBUENTE E’ DECEDUTO

La Commissione Tributaria Regionale di Roma nella sentenza n.6221/2016 depositata in segreteria il 19 ottobre 2016 afferma che un accertamento fiscale notificato alla moglie del contribuente deceduto è illegittimo sia per inesistenza della notifica, sia perché intestato a una persona defunta; di fatto, non si può configurare un rapporto tra l'Amministrazione Finanziaria e un soggetto inesistente. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate di Roma aveva notificato un avviso di accertamento con cui intendeva recuperare una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale riferita a una compravendita immobiliare. L'atto, rivolto al contribuente deceduto, veniva notificato alla moglie del contribuente che si opponeva, rivolgendosi alla Commissione Provinciale di Roma, deducendone l'illegittimità in quanto notificato a un soggetto deceduto. I Giudici Regionali d'Appello hanno confermato la decisione e condannato l'Amministrazione Finanziaria alle spese di lite . «L'avviso in questione», osserva il Collegio, «non solo è stato “notificato”, ma anche “intestato” ad un soggetto che al momento dell'adozione dell'atto era già defunto... ne consegue che l'atto che si è inteso notificare è radicalmente nullo, non potendosi configurare un rapporto tributario tra Amministrazione ed un soggetto inesistente (Cassazione n.18729/2014 e n.9717/2015)». La Commissione aggiunge che per la medesima ragione, anche la notifica di tale atto è inesistente, e non semplicemente nulla, non potendo immaginare che una operazione comunicativa o informativa, che è poi la natura della notifica, possa essere rivolta nei confronti di un soggetto che non esiste.