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04/06/2024 - LAVORO SPORTIVO, NEL NUOVO DL RIMBORSI A FORFAIT

E' stato pubblicato il nuovo Decreto legge che introduce nuovi ritocchi sul lavoro sportivo: tornano i rimborsi anche forfettari ai volontari. Il nuovo schema di decreto-legge approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2024 è stato pubblicato venerdì 31 maggio in Gazzetta Ufficiale. E' il Decreto legge 71/2024, il quale introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di sport, oltre che misure in tema di sostegno agli alunni con disabilità e di docenza. Le norme in materie sportive occupano i primi 5 articoli e si occupano in particolare di: disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi, di istituzione della commissione per il controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche e di modifiche alla disciplina dei rimborsi ai volontari in ambito sportivo e sulla partecipazione dei dipendenti pubblici. La novità sallua quale ricade più attenzione la si trova con l'articolo 3, su un punto sostanziale introdotto dalla riforma dello sport, ovvero la netta distinzione tra prestazioni di lavoro subordinato e attività  di volontariato in ambito sportivo. Si prevede adesso, pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari, la possibilità di riconoscere agli stessi: rimborsi forfettari  ( cioè non dettagliati sulla base di note spese) per le spese sostenute,  per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, fino a 400 euro mensili. La possibilità è limitata ai casi di attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Tali erogazioni saranno possibili a condizione che l'associazione o società dilettantistica adottino preventivamente una delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Diventeranno successivamente necessarie da parte dell'ente le comunicazioni riguardanti i nominativi  dei volontari interessati, con relativi importi percepiti, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni,  a cura dell''associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara. D'obbligo ricordare che i rimborsi forfettari, al pari dei rimborsi spese analitici e documentati, non concorrono alla formazione del reddito. In questo caso comunque  inciderebbero sull'eventuale superamento dei limiti di franchigia di 5.000 e 15.000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali. Il comma 2 dell'art 3 è rivolto ai pubblici dipendenti e intende favorire il reclutamento nella PA di giovani. Si prevede che  per le prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui è sufficiente la comunicazione preventiva alla amministrazione di appartenenza.  Nello specifico la modifica interviene direttamente sul d.lgs. n. 165/2001  in quanto inserisce tra le deroghe generali appunto prestazioni di lavoro marginale. Per concludere, il decreto abroga la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative. Questa abrogazione lascia spazio a nuove interpretazioni riguardo l’ammissibilità del lavoro sportivo autonomo occasionale o atipico.