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29/05/2024 - PART TIME VERTICALE, I TURNI DEVONO ESSERE SPECIFICATI NEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE

Ordinanza 11333/2024 del 29 aprile 2024 gli orari di lavoro sono da indicare esplicitamente per lavoratori con turni in part time verticale. Nella sentenza numero 11333 2024 dello scorso 29 aprile, la Cassazione ha ribadito l'obbligo per il datore di lavoro di indicare nel contratto di lavoro  gli orari dei turni per garantire al lavoratore la possibilità di godere e organizzare il tempo  residuo. Non è sufficiente rimandare a un piano prestabilito di turni, indicando il numero complessivo di ore e di turni nell'anno e nel mese. Viene anche accolta la richiesta del lavoratore di una definizione dei turni da parte del giudice, aspetto che la corte di appello aveva respinto giudicandolo di competenza unicamente delle parti in causa. In assenza di definizione quindi il giudice dovrà intervenire. La Corte d'appello di Milano, in riforma aveva accolto l'appello proposto da un lavoratore sull'illegittimità della mancata indicazione della stabile collocazione della prestazione lavorativa nel contratto individuale di lavoro con orario part time verticale ed ha condannato la spa a pagare a titolo di risarcimento del danno una somma pari al 5% della retribuzione percepita nei  periodi lavorati. Secondo la società,  la previsione del Ccnl sull’orario di lavoro del personale che lavora per turni, con comunicazione su base annuale della distribuzione dei turni è valida sia per i lavoratori con turni part-time che con turni full-time. La Corte ha sostenuto che l'appello del lavoratore fosse fondato ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. n 61/2000, il quale prevede che nel contratto di lavoro sia indicata la distribuzione dell'orario di lavoro part-time con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno. Nel caso in esame il contratto di lavoro non rispettava tale previsione di legge limitandosi a riportare l'orario di 1008 ore annuali, il numero di ore giornaliere 8, il numero dei turni mensili 18 ed i mesi complessivi in un anno,  7, senza specificare la collocazione dei turni. La Corte respingeva invece la domanda con la quale lo stesso lavoratore aveva richiesto di stabilire le modalità temporali di  svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore  nonché delle esigenze del datore di lavoro ai sensi dell’art.10, 2 comma del d.lgs. n. 81/2015. Ad avviso della Corte la fissazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa part-time collocata in turni di lavoro atteneva all'autonomia negoziale ed alla discrezionale volontà delle parti, in considerazione delle esigenze di produzione e di lavoro, ed ad esse non poteva  sostituirsi il giudice. La Cassazione conferma la pronuncia d’appello riguardante il ricorso principale, poichè la previsione del Ccnl per cui la comunicazione degli orari dei turni di lavoro effettuata annualmente puo essere valida per il personale a tempo pieno ma non per il part time e questo prevede anche il dlgs 81 2025  imponendo di indicare nel contratto di lavoro l’orario di lavoro effettivo, per garantire ai lavoratori una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero. La suprema corte afferma infatti che  la normativa si pone l'obiettivo di contemperare le esigenze del datore di lavoro di utilizzazione della prestazione in forma ridotta e del lavoratore di poter consapevolmente organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue attività di lavoro  ulteriori e di vita quotidiana. Si stabilisce che nella stessa lettera di assunzione devono essere indicate le ore giornaliere nelle quali va effettuata la prestazione a tempo parziale.