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29/04/2024 - APRILE 2024, RETRIBUZIONI BUSTE PAGA

La retribuzione delle festività civili 2024 , tra cui Lunedì di Pasqua e 25 aprile, secondo le norme e i principali CCNL - contratti collettivi. Secondo quanto riportato nella legge 260/1049 e nelle successive modifiche, sono considerati giorni festivi oltre alla domenica (normale giorno di riposo settimanale) alcune specifiche date per ricorrenze civili e religiose, nelle quali di norma il lavoratore non dovrebbe svolgere alcuna attività lavorativa. In particolare trattasi: 1 gennaio (Capodanno); 6 gennaio (Epifania); lunedi  seguente il giorno di Pasqua (Lunedì dell'angelo); 25 aprile ( Festa della Liberazione); 1 maggio (festa del lavoro); 15 agosto (Assunzione della beata vergine); 1 novembre ( Ognissanti); 8 dicembre ( Immacolata concezione di Maria); 25 dicembre (Santo Natale); 26 dicembre (Santo Stefano). I contratti collettivi lavoro prevedono, inoltre, l'ulteriore festività coincidente con il giorno del Santo Patrono del luogo dove è ubicata la sede di lavoro. Nei casi appena elencati ai lavoratori dipendenti spetta il trattamento economico ordinario, pur godendo della festività. In particolare: ai lavoratori retribuiti in misura fissa spetta lo stipendio integrale, senza importi aggiuntivi né decurtazioni per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a ore spetta la normale retribuzione globale giornaliera  ragguagliata a 1/6.  Va sempre fatto riferimento anche alle previsioni dei CCNL. Nel mese di aprile 2023 ricorrono due festività infrasettimanali : lunedì dopo Pasqua ( quest'anno ricadente il1a aprile) e  Festa della Liberazione (25 aprile) che cade di martedì. I contratti collettivi possono  prevedere inoltyre che nel periodo pasquale anche ulteriori giornate festive oppure semifestive, solitamente con riposo retribuito nel pomeriggio, come succede a volte con il 24  o 31 dicembre. Un occhio riguardo va  riservato anche alle festività riconosciute da altre religioni  spesso contigue a quelle della religione cattolica,  come la Pasqua ebraica e la Pasqua ortodossa. Solitamente la festività di Pasqua non viene compensata attraverso un trattamento economico aggiuntivo. La relativa retribuzione è, invece, prevista per il successivo lunedì di Pasqua, che viene trattato come festività infrasettimanale. Tuttavia, alcuni contratti collettivi possono prevedere uno specifico trattamento anche per la giornata di Pasqua. In caso di retribuzione a ore sono sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.  Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche.