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23/04/2024 - FONDO SOSTEGNO VITTIME DEL LAVORO

Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro Decreto del Ministero del lavoro con gli importi 2024. Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali datato 12 aprile 2024, numero 62 è stato determinato l’importo disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, relativi agli eventi verificatesi durante l'anno 2024. Il decreto ministeriale è passato agli organi di controllo per le verifiche di competenza. Le risorse stanziate dalla legge di bilancio per l’anno in corso, sono pari a 10.479.421 euro, come per il 2023 per la donazione complessiva si aggiunge anche l’avanzo di gestione degli anni precedenti pari a 1.888.465 euro, riportato dall’INAIL. La dotazione finanziaria disponibile nel 2024 è quindi di 12.367.886 euro. Gli importi per l'anno 2023 erano stati definiti con il Decreto del Ministero del Lavoro numero 75 datato 18 maggio 2023. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Questo eroga due prestazioni: una prestazione che equivale ad una tantum, al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro che viene parametrata sulla base del numero di familiari superstiti e  delle risorse disponibili rispetto agli eventi infortunistici registrati dall'INAIL. I soggetti che godono del fondo sono i seguenti familiari dei lavoratori deceduti: coniuge; figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità; In mancanza di coniugi o figli: genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;  fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto. Hanno diritto alla prestazione una tantum: sia i superstiti dei lavoratori assicurati ai sensi del T.U.;  quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.); superstiti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Anche un'anticipazione della rendita dei superstiti. L'anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite, destinata solo ai  superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.  Entrambi i benefici non sono soggetti a tassazione e sono erogati tramite l'INAIL.