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22/04/2024 - CONGEDO PARENTALE 2024

Pubblicata la circolare operativa INPS sulla novità della legge di bilancio sul secondo mese di congedo all'80 % della retribuzione nel 2024, per madre o padre. La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023)  ha innalzato l’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri  per un secondo mese,  sul totale dei 6  previsti entro il 6° anno di vita del  bambino. Entrando nel dettaglio si prevede l'aumento dell'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile) all'80% per due mesi nel 2024 e all'80% per un mese e al 60% per un altro mese,  a regime, a partire dal 2025. La principale novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023. Attraverso la circolare 57 datata 18 aprile 2024  l'INPS fornisce le istruzioni operative  per i lavoratori del settore privato. Sul tema, la normativa DLgs. 151/2001 è stata al centro di molte modifiche nell'anno 2022 e 2023 , prima da parte decreto legislativo  105 2022 (che ha recepito al nuova direttiva comunitaria in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro ) e poi dalla legge di bilancio 2023 (legge 197 2022). Sopratutto: con il d.lgs 105 il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili  ai  lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi  fruibili entro i 12 anni del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido); Con la legge 197 2022 è stato previsto che  dal 2023 , a regime, un  mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno  fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi  al 30%. Interessante notare che quest'ultima misura  era inizialmente   rivolta solo alle madri,  in controtendenza rispetto alle raccomandazioni  della  direttiva europea, volte a favorire la parità dei sessi nel lavoro di cura e accudimento dei figli e  infatti durante l'iter parlamentare  la norma è stata modificata inserendo la possibilità anche per i padri. Al momento con riguardo alla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro  per periodi di tempo che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,  (salvo il caso in cui il padre fruisca dell'astensione per almeno tre mesi , per cui si aggiunge un mese ulteriore). Nella circolare numero57, giunta con ritardo l'istituto chiarisce finalmente le modalità operative per la fruizione.  Si ricorda che il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore). Solo dopo vengono riepilogate le varie percentuali dell'indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i sei anni di vita del bambino, ovvero l'80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi sette mesi (che possono arrivare a nove per i redditi inferiori a una certa soglia). Da segnalare laspecificazione che il diritto al secondo mese di congedo con indennità  maggiorata  all'80%/60%, è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall'effettivo uso del congedo di maternità o paternità, mentre per i nati nel 2023 , spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo  obbligatorio  dopo il 31 dicembre 2023. In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all80% come da normativa previgenteDal punto di vista procedurale, l'ente ha implementato nuovi diversi codici evento e codici conguaglio da impiegare nel flusso uniemens  o per la restituzione di quello retribuito in misura standard da utilizzare entro il flusso di giugno 2024.