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03/04/2024 - SUPERBONUS, COMUNICAZIONE ANTIFRODE

Il DL n 39/2024 con ulteriori misure per restringere il superbonus contiene un altro adempimento: comunicazione antifrode, che cos'è e le sanzioni per chi omette. Viene pubblicato in Gazzetta Ufficale, con il numero 75 in data 29 marzo il Decreto numero 39 del 2024, con misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77, altre misure urgenti  in  materia  fiscale e connesse  a  eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. Tra le altre norme emerge la comunicazione antifrode in arrivo dalla data di entrata in vigore del decreto, pertanto dal 30 marzo. Il nuovo decreto Blocca cessioni vuole evitare la formazione di nuovi crediti di imposta, eliminando quindi cessione e sconto in fattura, ma interviene anche nel campo delle detrazioni e si introduce una comunicazione che riguarderà tutti i cantieri di superbonus attualmente in corso e quelli che saranno avviati. Il decreto con l'art 3 rubricato Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente prevede la suddetta novità della comunicazione antifrode. Entrando nello specifico, la norma prevede che, al  fine di acquisire le  informazioni necessarie  per   il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, ai sensi dell'articolo 16,  comma  2-bis,  del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al  comma  3  che sostengono spese per gli interventi  di  efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2020, n. 77,  trasmettono le  informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali: i  dati  catastali  relativi   all'immobile   oggetto   degli interventi; l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data  di entrata in vigore del presente decreto; l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno  sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto negli anni 2024 e 2025; le percentuali delle detrazioni spettanti  in  relazione  alle spese.Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni  le relative variazioni, i soggetti:  che  entro  il  31  dicembre   2023   hanno   presentato   la comunicazione di inizio lavori asseverata  di  cui al  comma  13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n.  34  del  2020,  ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto  per  la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa  data non hanno concluso i lavori; che  hanno  presentato  la  comunicazione  di  inizio  lavori asseverata di cui  al  comma  13-ter dell'articolo  119  del  citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e  la  ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024. Bisogna prestare attenzione al fatto che il contenuto, le modalità e i termini  delle  comunicazioni sono  definiti  con  decreto  del Presidente  del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo. L'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo  della  sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero  l'istanza  per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data  di entrata in vigore del presente  decreto,  l'omessa  trasmissione  dei dati comporta  la  decadenza dall'agevolazione fiscale.