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07/03/2024 - LE INDICAZIONI INPS SULLO SGRAVIO ASSUNZIONI VITTIME DI VIOLENZA

I dettagli operativi sui requisiti e le modalità di applicazione dello sgravio totale per le assunzioni di donne vittime di violenza. Con la legge di bilancio 2024 sono stati aumentati i fondi utili per lotta alla violenza di genere (Articolo 1, commi da 191 a 193 legge 213/2023). Tra le diverse misure previste è stato istituito un nuovo esonero contributivo riservato alle donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà (sussidio straordinario garantito alle donne assistite da centri antiviolenza istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Questo altro non è che l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL,  nel limite massimo di 8.000  euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. L'NPS ha fornito i primi dettagli operativi sui requisiti e le modalità di applicazione rinviando ad un nuovo messaggio le istruzioni per la fruizione in Uniemens, con la circolare numero 41 del 5 marzo.La  misura è rivolta e destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni: residenti nel territorio italiano; cittadine italiane o comunitarie oppure cittadine di  Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno; disoccupate  (a norma del art 19 d.lgs 150 2015) e beneficiarie del  Reddito di libertà  oppure di altro contributo regionale o provinciale con lo stesse finalità (ad esempio l’Assegno di autodeterminazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6,  della Provincia Autonoma di Trento).  La circolare inoltre evidenzia che per le assunzioni effettuate nell’anno 2024  lo sgravio  quest’ultimo può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne  fruitrici del Reddito di libertà nel 2023. L’esonero contributivo fin quì trattato spetta per: le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi; le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a termine; anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa;  anche a scopo di somministrazione ed effettuate nel triennio 2024-2026. Consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Sono però esclusi i premi INAIL. La soglia massima di esonero  mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000 rapportai a 12 mesu) ( per rapporti inferiori al mese: 21,50 euro per ogni giorno di fruizione). Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere proporzionalmente ridotto. L’esonero contributivo per le donne vittime di violenza  legge 213 2023 spetta nel limite di spesa di: 1,5 milioni di euro per l'anno 2024; 4 milioni di euro per l'anno 2025; 3,8 milioni di euro per l'anno 2026; 2,5 milioni di euro per l'anno 2027; 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. Potrà essere cumulato, se c’è capienza con altre agevolazioni che non prevedano divieti.