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20/02/2024 - RIMBORSI AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Le procedure e modelli per le istanze di rimborso per i lavoratori che partecipano come volontari alle attività di Protezione civile. Aumentato il limite per gli autonomi. In caso di assenze dal lavoro per attività come volontari negli enti riconosciuti dalla Protezione civile  i datori di lavoro  possono chiedere il rimborso per l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore dipendente, questo secondo quanto disposto dall'articolo 39 del Decreto Lgs. numero 1 del 2018. In aggiunta, ai volontari lavoratori autonomi che appartengono alle organizzazioni di volontariato e che sono legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato. Con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale  in data 17 febbraio 2024 c'è stato un adeguamento dell'importo massimo rimborsabile ai lavoratori autonomi. La direttiva del 24 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei ministri, ha inoltre disciplinato le modalità e procedure per la presentazione delle richieste: delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati, per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il mancato guadagno giornaliero; nonché per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile. Al fine di assegnare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate dal Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato. A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, che risulta essere parte integrante della direttiva, contenente le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso. Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti, tramite il modello in allegato a che deve essere comunque compilato in ogni sua parte. Nel momento in cui l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso  vanno inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata, allegando anche: l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente; l’attivazione per l’attività in questione; la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso. La richiesta dovrà: essere formulata, su carta intestata della ditta/società, quale “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita Iva, telefono e indirizzo e-mail; specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione; specificare le modalità per l’accredito del rimborso; infine, contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro. Per concludere si ricorda che il rimborso  può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 e la domanda di rimborso entrodue anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività. Il dipartimento per la protezione civile ha emanato  il decreto datato 22 settembre 2023, successivamente pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 febbraio 2024 ,  che adegua l 'importo massimo di rimborso per mancato guadagno a 120,55 euro giornalieri.