Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 133 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

27/11/2023 - AGRICOLTURA, LIMITI LAVORO OCCASIONALE

I chiarimenti INPS e INL su compatibilità delle indennità di disoccupazione con il lavoro agricolo subordinato occasionale entro i limiti della legge 197/2022. Secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 8articolo 1, commi 344 e ss., della L. n. 197/2022, ci sono limiti precisi per il lavoro subordinato occasionale che ha sostituito la precedente modalità dei  Voucher  per il settore agricolo. Recentemente sono stati emanati due documenti di chiarimenti da Ispettorato nazionale del lavoro e INPS in particolare sulle categorie di lavoratori che possono rientrare nella nuova disciplina e sulla cumulabilità con le indennità di disoccupazione. Con la circolare numero 89 datata 7 novembre 2023 l'INPS fornisce le precisazioni inerenti la compatibilità fra percezione di indennità di disoccupazione dei lavoratori subordinati Naspi e autonomi (Discoll) con prestazioni  subordinate occasionali di lavoro agricolo. Si ricorda che questa novità ha la finalità di assicurare la continuità delle attività stagionali  del settore agricolo  e si riferisce solo al biennio 2023-2024. L'Istituto precisa in particolare i limiti  di compatibilità previsti in termini di durata e il trattamento fiscale dei compensi mentre non fornisce ancora indicazioni sugli aspetti contributivi. La circolare INPS  evidenzia tanto per iniziare che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato  sono le attività di natura stagionale, di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore, svolte esclusivamente da precise categorie di lavoratori, che sono: disoccupati; percettori di  reddito di cittadinanza o indennità di disoccupazione o altri  ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, nei periodi liberi da  impegni scolastici; detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno o in  semilibertà; percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. La norma puntualizza che sono ammessi esclusivamente i  soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato nel settore agricolo nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto  di lavoro occasionale. Il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile. L'Ispettorato afferma il divieto di utilizzo anche di lavoratori che, nell’arco temporale indicato dalla norma, siano stati occupati come operai agricoli, anche se in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l’impresa agricola, ma tramite l’agenzia di somministrazione. Esclusi dunque dalla possibilità di lavoro subordinato occasionale i lavoratori  impiegati  nei tre anni precedenti tramite agenzie di somministrazione. Il datore di lavoro dovrà per evitare le sanzioni previste,  assicurarsi  attraverso una autocertificazione del lavoratore sull'assenza di  tali rapporti precedenti