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23/11/2023 - PERMESSI 104, CONGEDI STRAORDINARI CUMULABILI

Utilizzabili anche i congedi straordinari oltre che i permessi legge 104 per l'assistenza dello stesso soggetto disabile grave. Si può usufruire anche dei congedi straordinari oltre che dei permessi legge 104 e i prolungamenti del congedo parentale ai fini dell'assistenza delle stesso soggetto disabile grave.  Ad affermalo è l'INPS con il messaggio numero 4143 datato 22 novembre, con ulteriori chiarimenti riguardo l'utilizzo dei permessi per assistenza alle persone in condizione di disabilità previsti dalla legge 104 1992 e dal decreto legislativo 151 2001. L'istituto precisa infatti che con la circolare numero 39 del 4 aprile 2023 sono state fornite le relative precisazioni amministrative e procedurali in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato a seguito del ldecreto legislativo numero 105/2022  che ha ritoccato l’articolo 33, comma 3, della legge numero 104/1992, cancellando per i  relativi permessi,  il principio del “referente unico dell’assistenza”. Tale decreto non ha  modificato il dlgs 151 in tema di congedo straordinario. Il messaggio dichiara però che  fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un soggetto lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del già citato congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge numero 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilitàgrave, alternativamente e non negli stessi giorni. Saranno quindi  accolte le domande   di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate: autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, oppure un  prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) oppure ancora ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001; per poter assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità. Ugualmente, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione. Alla luce di questa interpretazione l'istituto comunica che le strutture territoriali avranno il compito di riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute ma non ancora definite relativamente alle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.