Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 161 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

22/11/2023 - INDENNITA' FERMO PESCA, DOMANDE DAL 2 GENNAIO

Confermati gli importi delle indennità fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio. Scadenza 31 marzo 2024. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il Decreto interministeriale numero 11 del 9 ottobre 2023, ha reso note le istruzioni e i modelli per la presentazione delle domande di indennità per i lavoratori marittimi impegnati in soggetti a periodi di fermo pesca obbligatori e non,  nell' anno 2023, che potranno essere presentate a partire dal 2 gennaio 2024 fino al 31 marzo dello stesso anno. Come tutti gli anni, in caso di sospensione dal lavoro a causa di misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio viene riconosciuta  ai lavoratori dipendenti di imprese adibite alla pesca marittima,e ai  soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, una indennità giornaliera onnicomprensiva fino a 30 euro. Le risorse stanziate ammontano a 30 milioni di euro. Se le domande dovessero superare l'importo delle risorse disponibili le singole indennità saranno proporzionalmente ridotte. Ricordiamo che non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati  Per quanto riguarda l'indennità per fermo pesca obbligatorio; l’indennità  è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio relativo a: disciplina della pesca con il sistema a strascico,  disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il MareAdriatico; disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo; disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo. Invece per l'indennità per fermo pesca non obbligatorio; nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro  è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene  riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa. L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno  esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio. Le imprese interessate all'indennità  fermo pesca dovranno presentare una domanda per ogni unità di pesca presente all'interno della propria azienda, dal 2 gennaio al 31 marzo 2024,  tramite il sistema telematico  sul sito del ministero. Per ulteriori informazioni recarsi in una delle sedi CAF Itlia presenti su tutto il territorio nazionale.