Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 137 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

15/11/2023 - ALLUVIONE MAGGIO, ENTRO IL 30 NOVEMBRE DOMANDE SOSPENSIONE INPS

Si avvicina la scadenza delle domande di sospensione adempimenti e versamenti INPS e INAIL sospesi nelle zone alluvionate di Emilia, Marche, Toscana dal 1 maggio 2023. All'interno della circolare numero 67 datata 20 luglio 2023 sono state dettagliate le istruzioni operative sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi INPS e INAIL in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,  prevista con l’articolo 1, comma 2, del decreto legge numero 61 del 2023 per i territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023. Diretti interessati i soggetti che, alla data del 1 maggio 2023, avevano la residenza (ovvero la sede legale o la sede operativa) nei territori elencati nel decreto. L'Istituto precisa che sono compresi nella sospensione anche i versamenti relativi: alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale, alla prima rata in caso di domanda di rateazione  che ricada nel predetto periodo, alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, alla  quota  di contribuzione a carico dei lavoratori. Non si muove l’obbligo di versamento in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti, invece non è previsto il rimborso dei contributi già versati. Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) già citati dovranno essere effettuati, senza applicare  sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Ai fini della sospensione: alle posizioni contributive dei datori di lavoro con dipendenti nel caso in cui l’evento interessi l’intero Comune, l’Istituto provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”; nel caso si tratti di zone limitate, dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l’unità operativa. I datori di lavoro che invece abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza però avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, per avvalersi della sospensiva, non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con il codice sopra indicato e relativo importo. Sono comprese inoltre le scadenze dei: contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023;  contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022 e  primo acconto sul reddito eccedente  per l’anno 2023; contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023. Per quanto riguarda il versamento alla scadenza del 20 novembre 2023 sarà necessario utilizzare i modelli di pagamento  messi a disposizione nel mese di maggio 2023.