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08/11/2023 - FRINGE BENEFIT E BONUS BENZINA 2023

Le istruzioni INPS sui conguagli di fine anno per i fringe benefit e i bonus benzina in caso di superamento delle soglie di esenzione art 51 comma 3 TUIR. Inps ha pubblicato in data 6 novembre 2023 il messaggio numero 3884, con cui elenca le istruzioni dettagliate relative ai conguagli contributivi per i casi  in cui valore e le somme relative ai fringe benefit annui ai lavoratori dipendenti risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 , che è  stato oggetto di  importanti novità normative. L'istituto precisa che  la disciplina generale prevede che in caso di eccedenza rispetto alle soglie di esenzione fissate dall'art 51 comma 3 TUIR: il datore di lavoro provvede ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo  dei beni e servizi erogati  ai propri dipendenti e non solo la quota eccedente; per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Per il periodo di imposta 2023 la disciplina è stata modificata dal decreto-legge n. 48 2023 comma 1 articolo 40,  che ha fissato  il  limite massimo di esenzione ai lavoratori dipendenti con figli, a 3mila euro,  includendo nella deroga al regime generale le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti sia privati che pubblici “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.  Va anche ricordato invece che i buoni benzina rientranti ex articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, fino a 200 euro sono esenti fiscalmente in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti,  ma , se  eccedenti la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, o  la soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti  senza figli, sono assoggettati a contribuzione previdenziale. Da dire che la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita  nella capienza  degli altri benefit resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi. L'istituto evideniza che la stessa disciplina è applicabile qando il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato (in tutto o in parte) con i fringe benefit. Il messaggio specifica quindi le modalità per le diverse categorie di datori di lavoro. I datori di lavoro potranno procedere come segue: secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit, ma anche, con utilizzo della sezione relativa alle variabili retributive esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2023.