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19/10/2023 - PART TIME VERTICALE, BONUS DI 550 EURO ANCHE NEL 2024

Indennità una tantum da 550 euro per i lavoratori in part-time ciclico o verticale: nel collegato fiscale 2024 il rifinanziamento per la proroga. Il bonus da 550 euro per il sostegno ai lavoratori con rapporti part time ciclici verticali  è stato introdotto  con  la conversione del Decreto Aiuti n. 50 2022, (legge 91 2022) per riconoscere, in parte, con un una tantum annuale quanto negato a livello di contribuzione per i periodi non lavorati. Nel decreto fiscale approvato dal Governo e collegato alla manovra di bilancio  è contenuto un articolo che rifinanzia la misura anche per i periodi 2023. Dalla bozza attualmente disponibile si evince che il bonus riguarda: lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego o di un trattamento   pensionistico. Il limite di spesa complessivo previsto è fisato a 30 milioni di euro per l’anno 2023. Il nuovo testo fornisce anche una interpretazione autentica del provvedimento precedente specificando che l'indennità è rivolta solo ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati. L’art. 2 bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, prevede l’erogazione di una indennità consistente in una Tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private con i seguenti requisiti:  titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che prevedesse periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente,  non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e alla data della domanda: non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o non  percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ( sul punto la nuova circolare precisa che l lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato; né di un trattamento pensionistico. Il bonus  inoltre: è  cumulabile con l'assegno di invalidità, può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ed è erogato dall’INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spesa. Il Fondo per il sostegno di questi lavoratori nasce in  risposta  ai periodi  di  sospensione/interruzione dal lavoro.