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14/09/2023 - LAVORATORI FRONTALIERI, NUOVE REGOLE

Con la circolare numero 25 del 18 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulle novità apportate dal nuovo Accordo Italia-Svizzera modificato con la legge 13 giugno 2023 numero 83 in merito alla disciplina fiscale per lavoratori frontalieri. Alcune disposizioni sono comunque applicabili a tutti i lavoratori frontalieri e viene a questo proposito fornita anche la definizione di lavoratore frontaliere. Vediamo quali sono i principali aspetti da tenere in considerazione. Con la definizione di  " lavoratore frontaliere"  si intende un qualsiasi lavoratore risiedente in uno Stato (firmatario dell'accordo internazionale)  che è fiscalmente domiciliato in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente. Questa persona svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza. Questa definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo. Questo status non viene meno se il soggetto non rientra al proprio domicilio, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile, esclusi i giorni di ferie e di malattia. Va tenuto presente che la tassazione applicabile è definita all'interno dei  trattati internazionali con ciascun paese ad esempio è in vigore un regime di  tassazione concorrente con San Marino, mentre si applica la tassazione esclusiva in Italia con Francia e Austria. Sono applicabili a tutti i frontalieri, secondo la circolare dell'Agenzia 26 2023 , le seguenti novità: No tax area;  innalzata da 7500 a 10mila euro (si tratta della franchigia prevista all’articolo 1 comma 175 della Legge 27 dicembre 2013 numero 147); deducibilità dal reddito complessivo documentato, dei contributi previdenziali per il prepensionamento  di categoria previsto contrattualmente dagli enti di previdenza dello Stato in cui viene svolta l' attività lavorativa; esenzione fiscale anche per gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati  dagli enti di previdenza degli Stati  sede di lavoro.