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13/09/2023 - AL VIA IL FONDO SOLIDARIETA' TELECOMUNICAZIONI

Nasce un nuovo fondo di solidarietà per il settore telecomunicazioni : telefonia, reti e servizi di networking. Con la pubblicazione del decreto del 4 agosto 2023 sul sito del Ministero del lavoro è stato istituito il  nuovo “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, dai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. Questo riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, quindi: servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali; esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e anche servizi per contenuti digitali e multimediali. Il Fondo inizierà a decorrere dal quarto mese di paga successivo alla data della pubblicazione del  decreto in Gazzetta Ufficiale, quest'ultima prevista a breve. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro  non sono più soggetti al  Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. Il Fondo non avrà personalità giuridica e godrà di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS. Sarà gestito da  un Comitato Amministratore , nominato dal Ministro del lavoro e resterà in carica per 4 anni. Alle riunioni parteciparanno anche a titolo consultivo il collegio sindacale dell'INPS e il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato. Il Fondo assicurerà principalmente le seguenti prestazioni: finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea; prestazioni integrative, in termini di importi, e aggiuntive in termini di durata  rispetto alle prestazioni per cessazione del rapporto di lavoro; prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro; prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato; assegno straordinario di incentivo all'esodo per i lavoratori con requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; versamento mensile  opzionale di contributi previdenziali per la  staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, e contestuale assunzione di lavoratori under  35 per un periodo non inferiore a tre anni, anche in apprendistato; assegno di integrazione salariale sostitutivo della cassa integrazione guadagni straordinaria.